Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4119 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 17/02/2021), n.4119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25825/2019 R.G., proposto da:

B.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Arrigoni, con

studio in Besana (MB), e dall’Avv. Giulia Mazza Ricci, con studio in

Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al

ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia il 12 febbraio 2019 n. 628/12/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi convertito

nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal

decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed

Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del

20 gennaio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.D. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 12 febbraio 2019 n. 628/12/2019, non notificata, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso delle imposte ipotecaria e catastale corrisposte dopo la decadenza dalle agevolazioni per la c.d. “piccola proprietà contadina” in relazione all’acquisto di terreni, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco il 14 luglio 2017 n. 169/01/2017, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della formazione del giudicato (sia pure per motivi processuali) sulla impugnazione dell’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ipotecarie e catastali. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono infondati.

1.1 E’ pacifico che il contribuente è stato destinatario della notifica di avviso di liquidazione l'(OMISSIS), a mezzo del quale si era accertata la sua decadenza dai benefici previsti per la piccola proprietà contadina della L. 6 agosto 1954, n. 604, ex art. 4, comma 1, per l’omessa produzione della certificazione definitiva attestante il possesso dei requisiti al momento della stipulazione della compravendita ((OMISSIS)) entro un anno dalla sua registrazione, la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile (per tardiva proposizione del ricorso) con sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco il 2 maggio 2016 n. 116/01/2015 (passata in giudicato).

1.2 Secondo il contribuente, il giudice di appello ha errato ad applicare il principio del ne bis in idem con riferimento alla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco il 2 maggio 2016 n. 116/01/2015, deducendo che tale decisione non aveva negato il diritto al rimborso, ma aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso l’avviso di liquidazione. Inoltre, egli assume di aver chiesto il rimborso soltanto dopo tale decisione, per cui la sentenza impugnata nel presente giudizio è illegittima per violazione della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5, non rispettando la autonomia delle rispettive azioni giudiziali perchè il primo giudizio ha riguardato l’impugnativa dell’avviso di liquidazione ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, il secondo, invece, l’impugnazione del silenzio – rifiuto sul rimborso richiesto ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5.

1.3 Secondo la L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 3, per conseguire le agevolazioni tributarie relative alle imposte di bollo, di registro ed ipotecaria previste per la piccola proprietà contadina, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di legge. In alternativa, la parte può produrre, ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, un’attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato suddetto. In tal caso, le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni (termine così elevato del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1996, n. 649), da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipulazione dell’atto; in difetto, sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5, il quale prevede un’ulteriore alternativa, e cioè che la parte dichiari nell’atto di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla della L. 6 agosto 1954, n. 604, non producendo nè il certificato provvisorio previsto dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 3; in tal caso, la parte paga le normali imposte di registro ed ipotecarie, ed eventualmente potrà chiedere il rimborso nel termine triennale di prescrizione, presentando apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario.

1.4 E’ pacifico che il contribuente non ha pagato le imposte in misura normale all’atto della stipulazione del contratto, con riserva di chiedere il rimborso, ma ha pagato le imposte in misura agevolata, depositando la attestazione provvisoria rilasciata dall’ispettorato. Quindi, la fattispecie in esame ricade nella applicazione dell’art. 4 (presentazione di attestazione provvisoria e anticipazione del beneficio) e non dell’art. 5 (mancanza di ogni certificazione, ma dichiarazione di volersi avvalere dell’agevolazione con il pagamento delle imposte normali all’atto di registrazione e richiesta di rimborso nel termine triennale con contestuale consegna del certificato) della L. 6 agosto 1954, n. 604.

Di conseguenza, essendo maturato un termine decadenziale in pregiudizio del contribuente, non era consentito chiedere il rimborso con la presentazione del certificato, successivamente al pagamento delle imposte a seguito di avviso di liquidazione.

1.5 A ben vedere, pur decidendo con un dispositivo conforme a diritto, la Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente motivato sulle ragioni fondanti il rigetto dell’appello, che devono essere, perciò, corrette da questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Invero, la sostituzione della motivazione è soltanto in punto di diritto, non comporta indagini o valutazioni di fatto e non importa violazione del principio dispositivo, ossia non pronuncia su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d’ufficio (tra le altre: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2017, n. 20806).

1.6 In materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, si è affermato che la L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per l’allegazione del certificato dell’ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l’obbligo di pagamento delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta (Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2003, n. 15953; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., Sez. 6-5, 26 luglio 2016, n. 15489; Cass., Sez. 6-5, 5 luglio 2018, n. 17642; Cass., Sez. 5, 14 novembre 2018, n. 29293; Cass., Sez. 6-5, 12 novembre 2020, nn. 25945 e 25496).

1.7 Tale conclusione non è in alcun modo contraddetta sul piano logico-ermeneutico dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, successivo art. 5, in quanto questo regola la ben diversa ipotesi, sul piano fattuale, in cui il contribuente non abbia richiesto i benefici documentandoli anche in via provvisoria in sede di stipulazione del contratto, cui è imposto l’obbligo di normale imposizione, con concessione della possibilità di richiederli e documentarli successivamente, entro un determinato termine, ottenendo il rimborso delle somme pagate in eccedenza. Come è stato osservato dalle citate sentenze della Corte, l’ipotesi di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5, è diversa da quelle di cui alla stessa L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 3 e 4, e non ha alcun rilievo a fini ermeneutici delle disposizioni che precedono (Cass., Sez. 5, 30 novembre 2011, n. 25536).

E ancora questa Corte ha affermato che, in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, al momento della registrazione dell’atto, presentando attestazione di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 1, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (Cass., Sez. 5, 14 novembre 2018, n. 29293).

1.8 Le citate pronunce disegnano un quadro sufficientemente chiaro, che distingue nettamente l’ipotesi in cui il contribuente anticipi la fruizione del beneficio fiscale, pur non essendo ancora in grado di dimostrare compiutamente di averne diritto, da quella in cui preferisca attenersi al consolidato principio del solve et repete, e cioè pagare l’intero con riserva di chiedere il rimborso nel momento in cui sarà in grado di dimostrare che sussistono i presupposti per la agevolazione fiscale predetta (Cass., Sez. 6-5, 12 novembre 2020, n. 25946).

1.9 Nella specie, non viene in rilievo la invocata “autonomia” tra le due azioni, perchè il contribuente non ha diritto a chiedere il rimborso di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5, in quanto la fattispecie è regolata dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4.

1.10 Secondo il contribuente, il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco il 2 maggio 2016 n. 116/01/2015 avrebbe carattere meramente processuale, essendo stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto oltre la scadenza del termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21. Per cui, esso non precluderebbe la successiva proposizione dell’istanza di rimborso della L. 6 agosto 1954, n. 604, ex art. 5.

1.11 Ora, per quanto, in linea generale, la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicchè non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (da ultima: Cass., Sez. 1, 22 ottobre 2020, n. 23130), il principio deve essere adattato allo specifico contesto dell’impugnazione degli atti impositivi dinanzi al giudice tributario. Difatti, la tardiva impugnazione viene ad essere equiparabile alla mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, derivandone il medesimo effetto della definitività nell’accertamento della pretesa tributaria.

Pertanto, il giudicato processuale sull’impugnazione comporta l’intangibilità e l’irretrattabilità dell’avviso di liquidazione e della connessa decadenza dalle agevolazioni, precludendo la possibilità per il contribuente di far valere la ricorrenza delle condizioni per il diritto al rimborso.

1.12 Il motivo di ricorso non coglie, quindi, nella sua interezza la ratio decidendi, che – seppur con l’inesatto richiamo alla preclusione derivante dal giudicato – ha ritenuto non più riproponibile la questione della spettanza del rimborso in ragione della intervenuta decadenza dal beneficio provvisoriamente applicato della L. 6 agosto 1954, n. 604, ex art. 4, escludendo che dopo la decadenza la parte potesse optare per il rimborso della L. 6 agosto 1954, n. 604, ex art. 5.

1.13 Del resto, ciò è conforme all’orientamento espresso da questa Corte secondo il quale la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento (nella specie, in favore della piccola proprietà contadina) preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (Cass., Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8409; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2017, n. 10099; Cass., Sez. 6-5, 8 ottobre 2018, n. 24655).

1.14 Nè potrebbe essere altrimenti, posto che il termine di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, è previsto a pena di decadenza; ove si consentisse alla parte di chiedere il rimborso producendo in un momento ancora successivo il certificato richiesto, si avrebbe il risultato pratico di aggirare una norma che commina una decadenza, che invece, a norma dell’art. 2966 c.c., può essere impedita solo dal compimento dell’atto, poichè si verte in una materia che riguarda diritti indisponibili, quali quelli vantati dal fisco nei confronti del contribuente, e quindi la sussistenza – in astratto – del diritto al rimborso non potrebbe, comunque, impedire la decadenza (Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2001, n. 13218; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2013, n. 10753).

1.15 Ovviamente, le precedenti argomentazioni sulla preclusione all’istanza di rimorso rendono superflua ogni considerazione sulla decorrenza del termine triennale di decadenza.

2. In conclusione, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio effettuata da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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