Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4118 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19010/2008 proposto da:

P.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO Orlando Mario, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

09/01/2008; n. 53260/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 9 gennaio 2008, la Corte d’appello di Roma, respinse la domanda proposta dal Signor P.E. di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, introdotto con citazione del giugno 1991. La sentenza di primo grado, del febbraio 1995, fu gravata d’appello nel marzo 1996; quella di appello, del luglio 1997, fu impugnata per cassazione nell’ottobre 1997; dopo la sentenza della Corte suprema di cassazione con rinvio, del maggio 2000, il giudizio fu riassunto nel gennaio 2001 davanti al giudice di merito, che si pronunciò con sentenza del luglio 2003, a sua volta impugnata per cassazione nel settembre 2004, ed ancora pendente nel giugno 2006. La corte territoriale giudicò apprezzabilmente complesso il giudizio presupposto, basato su una non agevole interpretazione del contratto alla luce della documentazione esibita dalle parti e caratterizzato da un’approfondita dialettica processuale sulle molteplici istanze istruttorie proposte dal P., e ragionevole la durata di tre anni e mezzo per il giudizio di primo grado, e di due anni e mezzo per ciascuno dei successivi gradi d’impugnazione.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor P.E. con ricorso 19010/08 notificato in data 9 luglio 2008, con tre mezzi d’impugnazione.

L’Amministrazione resiste con controricorso notificato il 3 ottobre 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e l’omessa o insufficiente ed illogica motivazione su punto decisivo della controversia. Si censura la valutazione della ragionevole durata dei gradi d’impugnazione per cassazione in misura superiore a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, senza motivazione, e si formulano due quesiti di diritto, sul punto se il giudice nazionale possa discostarsi dai parametri di durata ragionevole fissati dalla CEDU senza un’idonea motivazione, e sul punto se possa superare di una volta a mezzo i parametri di durata ragionevole dei giudizi di legittimità stabiliti dalla CEDU in un anno, e superarli di quattro volte, come sarebbe avvenuto per il secondo ricorso per cassazione.

In fatto risulta dalla sentenza impugnata che il giudizio presupposto dedotto in causa è quello che si è protratto sino alla domanda introduttiva del giudizio di equa riparazione, mentre deve ritenersi estranea alla materia del contendere, e irrilevante nella decisione, la durata successiva, secondo la costante giurisprudenza di questa corte; che la durata complessiva di quindici anni per cinque gradi di giudizio deve essere depurata dei tempi inerti intercorsi, stando alla ricostruzione cronologica della corte territoriale, tra un grado e l’altro (più di due anni e mezzo in totale), dovuto a scelte insindacabili della parte e non imputabili all’Amministrazione, sicchè per i cinque gradi di giudizio sono stati impiegati complessivamente meno di dodici anni e mezzo; e che il giudice di merito ha esposto le ragioni della ritenuta apprezzabile complessità del giudizio.

Ciò premesso, il mezzo è inammissibile a causa della commistione di censure di violazione di norme e di vizi di motivazione, la quale non consente di identificare la censura sulla quale la corte è chiamata a rispondere (cfr. Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471, 11 aprile 2008 n. 9470, 23 luglio 2008 n. 20355). In particolare, la mescolanza delle censure, che si riflette nei due quesiti formulati, non consente di stabilire se la questione sollevata con il mezzo in esame attenga alla corretta interpretazione e applicazione, in diritto, dell’art. 6 della Convenzione; o alla necessità di motivare il giudizio di merito che si discosti dai parametri correnti nella giurisprudenza della CEDU per la determinazione della ragionevole durata; o infine all’insufficienza o inadeguatezza della motivazione contenuta nell’impugnato decreto.

Con il secondo motivo si deduce l’illogica motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo controverso, avendo la corte territoriale ritenuto di ravvisare la complessità del caso in questione nella difficoltà interpretativa del contratto e nelle istanze istruttorie avanzate dal P. e rigettate, questioni che non inciderebbero sulla durata del processo, riguardando il momento valutativo e decisorio e non l’istruttoria.

Anche questo mezzo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non contenendo la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria (e al quale deve seguire l’esposizione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione), come è richiesto a pena di inammissibilità.

Con il terzo motivo si deduce la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, che in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo assume quale moltiplicatore della base annuale di calcolo gli anni di irragionevole protrazione del giudizio, invece che quelli di durata del medesimo.

La questione di costituzionalità a prescindere dalla sua ammissibilità alla stregua di quanto precede è manifestamente infondata. Premesso che la decisione del legislatore, di indennizzare il tempo di durata irragionevole del giudizio, e non quello ragionevolmente necessario per la definizione del giudizio medesimo, obbedisce ad un criterio intrinsecamente razionale, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa corte, per la quale la denunciata diversità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) (Cass. 13 aprile 2006 n. 8714; 23 aprile 2005 n. 8568).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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