Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4118 del 20/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4118 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 15364-2012 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA LE SORGENTI SRL in persona
dell’amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell’avvocato
D’ALESSANDRO VINICIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FISCAL MARCO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
FERRARA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRATTINA 73, presso lo studio dell’avvocato MUSUMECI
GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato BONOTTO
MARCELLO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/02/2014

nonché contro
FONTI CALOGERO;
– intimato avverso la sentenza n. 7554/2011 della CORTE SUPREMA DI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

Ric. 2012 n. 15364 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

CASSAZIONE del 14.2.2011, depositata 1’1/04/2011;

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli arti. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. L'Azienda Agricola Le Sorgenti srl ricorre per revocazione, ex art. 391 bis cod. proc. civ., deducendo errore revocatorio ex art. 395, n. 4 1° aprile 2011. Resiste con controricorso Antonino Ferrara. E' applicabile ratiorie temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. La sentenza revocanda, nel decidere il ricorso proposto da Antonino Ferrara, avverso la sentenza della Corte di appello che aveva riconosciuto la sua responsabilità professionale, quale notaio rogante un compravendita immobiliare, aveva accolto il primo motivo di ricorso e — decidendo nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto - aveva rigettato l'appello proposto da Azienda Agricola Le Sorgenti srl avverso la sentenza di primo grado. 2. La società ricorrente individua l'errore di fatto, nell'aver la Corte ritenuto non necessari ulteriori accertamenti del fatto, escludendo il rinvio alla Corte del merito conseguente alla cassazione della sentenza emessa in violazione di legge; lamenta che la Corte di cassazione abbia valutato la sussistenza in concreto delle presunzioni in ordine al collegamento tra due società a carattere familiare — con conseguente esclusione della responsabilità del notaio che non aveva avvertito della iscrizione ipotecaria nella compravendita tra le due società — compiendo una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità e sottraendo alla società un grado di giudizio di merito. In definitiva, viene censurata la sentenza revocanda nella parte in cui ha applicato l'art. 384 cod. proc. civ., decidendo nel merito la controversia, 3 cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 7554 del avendo ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, e nella parte in cui, sostituendosi al giudice del merito, ha valutato sussistenti la presunzione ai fini dell'accertamento del collegamento tra le società, che avevano stipulato l'atto di vendita rogato dal notaio, la responsabilità del quale era oggetto della controversia. 3. Il ricorso è inammissibile non essendo dedotto un errore di fatto nell'applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. e, quindi, un preteso errore di giudizio o di valutazione della Corte.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza nei confronti del resistente;
che, non avendo l’atro intimato svolto attività difensiva, non sussistono
le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P. Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore di Antonino Ferrara, delle spese processuali del
giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 200,00
per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3,11 15 gennaioo 2014

revocatorio; ma, piuttosto, una pretesa violazione di legge

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA