Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4118 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1264-2010 proposto da:

COMPAGNIA PISANA TRASPORTI SPA, ricorrente che non ha depositato il

ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

B.S., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARSACCHI LUCIA,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SE.RO., M.R.;

– intimati –

sul ricorso 3505-2010 proposto da:

COMPAGNIA PISANA TRASPORTI SPA (OMISSIS) in persona del suo

Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato

MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIANI MICHELE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.B., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 200/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

6.2.09, depositata il 13/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Franco Raimondo Boccia (per delega

avv. Arturo Maresca) che si riporta agli scritti e chiede la

trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI

MASSIMO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 20/2009 pubblicata il 13 febbraio 2009, ha respinto l’appello proposto dalla Compagnia Pisana Trasporti s.p.a. avverso la sentenza n. 46/2008 del Tribunale di Pisa, che aveva accolto la domanda proposta da alcuni dipendenti intesa ad ottenere la dichiarazione che i contratti di formazione e lavoro intercorsi con la società avevano dato luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e che i medesimi lavoratori andavano inquadrati quali conduttori di linea.

Per la cassazione di tale sentenza la Compagnia Pisana Trasporti ha proposto un primo ricorso notificato alle controparti il 5 novembre 2009. Detto ricorso non è stato depositato, ma la causa è stata iscritta a ruolo, al numero R.G. 1264/2010, ad iniziativa dei lavoratori intimati, che hanno depositato controricorso notificato il 18 dicembre 2009.

Avverso la medesima sentenza la Compagnia Pisana Trasporti ha proposto un nuovo ricorso, notificato alle controparti il 12 febbraio 2010 e iscritto al n. 3505/2010 R.G. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in relazione a questo secondo ricorso.

A seguito di (unica) relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione dei ricorsi in camera di consiglio. La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Il (primo) ricorso n. 1264/2010 è improcedibile perchè non depositato (art. 369 c.p.c., comma 1).

Il (secondo) ricorso n. 3505/2010 è inammissibile perchè notificato tardivamente, oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., u.c..

Questa Corte ha infatti stabilito che nel caso in cui una parte proponga due successivi ricorsi per cassazione avverso a medesima sentenza, in difetto di anteriore notificazione della sentenza impugnata, per valutare la tempestività della seconda impugnazione occorre avere riguardo non solo al termine di un anno (ora di sei mesi dopo la riforma del 2009) dal deposito della sentenza di cui all’art. 327 c.p.c., ma anche a quello breve, ex art. 325 c.p.c., che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Cass. n. 26319 del 2006, n. 20912 del 2005, n. 5053 del 2009).

Nella specie, il primo ricorso (non depositalo) è stato notificato il 5 novembre 2009, il secondo il 12 febbraio 2010, a termine scaduto.

Nè vale sostenere, come fa la società ricorrente in memoria (con allegata denuncia di smarrimento alla Questura di Roma), che essa non aveva potuto conoscere la data della prima notifica – al fine di orientarsi per il rispetto del termine breve in un nuovo ricorso – avendo smarrito l’originale del ricorso, ritirato dall’ufficiale giudiziario, ancor prima di averne potuto esaminare la relata, perchè tale conoscenza avrebbe potuto conseguire agevolmente chiedendo una certificazione a quell’ufficio. Senza dire che, avendo ricevuto la notifica del controricorso in data 18 dicembre 2009, la Compagnia, proprio perchè ignara della data di notifica del ricorso, avrebbe potuto attivarsi senza indugio per una seconda notifica entro il termine breve, che scadeva il 4 gennaio 2010 (sessanta giorni dal 5 novembre 2009, data della prima notifica).

Il ricorso n. 3505/2010 va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso n. 1264/2010 e inammissibile il ricorso n. 3505/2010. Condanna la ricorrente società alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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