Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41174 del 22/12/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2021, (ud. 20/10/2021, dep. 22/12/2021), n.41174
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10258/2020 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
“C.I.M.A. S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in persona
dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Mara Scarsi, con studio in Milano, e dall’Avv. Sabina
Angela Villa, con studio in Muggiò (MB), ove elettivamente
domiciliata (indirizzo p.e.c.: (OMISSIS)), giusta procura in
allegato al controricorso di costituzione del presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia il 12 dicembre 2018 n. 5401/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Lombardia il 12 dicembre 2018 n. 5401/05/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2010, in dipendenza dell’indebita detrazione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e concernenti la concessione in leasing di macchinari, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “C.I.M.A. S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 3 giugno 2016 n. 4871/23/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la collocazione dei macchinari ricevuti in leasing dalla contribuente presso sedi operative diverse da quella legale escludesse la natura fittizia dell’operazione. La “C.I.M.A. S.p.A.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, artt. 2697 e 2729 c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 54 e artt. 4 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’amministrazione finanziaria dovesse provare che i macchinari ricevuti in leasing non fossero mai entrati nella disponibilità della contribuente.
Ritenuto che:
1. Il motivo è infondato.
1.1 Invero, in materia di IVA, con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, si è detto che, una volta assolta da parte dell’amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919; Cass., Sez. 5, 10 febbraio 2021, n. 3252; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, n. 9092).
1.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato a tale principio (a conferma della decisione di prime cure), ritenendo che la documentazione prodotta comprovasse la collocazione dei macchinari concessi in leasing presso le sedi operative della contribuente e contrastasse gli elementi emergenti dalle indagini svolte dalla polizia tributaria (in particolare, il mancato rinvenimento di tali macchinari presso la sede legale).
2. Dunque, alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso non può che essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021