Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4117 del 20/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4117 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 21622-2017 proposto da:
Cardone Rosaria, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 218/2017/02 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del Piemonte, depositata il 9/2/2016;
Data pubblicazione: 20/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/1/2018 dal Presidente Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Rilevato che il ricorso proposto da Cardone Rosaria, notificato il
6/7/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
28/9/2017 .
improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q. M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 1.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 10/1/2018 Il Presidente
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di