Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4117 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4117 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 25938-2011 proposto da:
FALZONE NUNZIO (FLNNNZ62B02Z133

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE AIELLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GRANDE GIOVANNI giusta mandato speciale per
atto notaio Nicola Grimaldi di Milano del 23/09/2011 allegato in atti;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO (80185690585) in persona del
Ministro in carica pro tempore, DIRETTORE DI RAGIONERIA
RESPONSABILE DEI FONDLOI CONTABILITA’ SPECIALE
PRESSO L’UFFICIO TERRITOkIALE DEL GOVERNO DI
CALTANISSETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VLA DEI

Data pubblicazione: 20/02/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 191/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con la decisione impugnata la Corte d’Appello di Caltanissetta ha rigettato
l’appello proposto da Nunzio Falzone avverso la sentenza del Tribunale di
Caltanissetta che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione ed agli atti
esecutivi avanzata dal Ministero dell’Interno e dal Direttore di Ragioneria —
Responsabile dei fondi di contabilità speciale presso l’Ufficio Territoriale di
Governo di Caltanissetta avverso l’espropriazione presso terzi promossa da
Nunzio Falzone in forza della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di
Caltanissetta n. 173/2002.
Il ricorso è affidato a due motivi. Gli intimati resistono con controricorso.
Si ritiene che debba essere fatta applicazione dell’art. 382, ult. co ., cod. proc.
civ. in quanto l’appello non avrebbe potuto essere proposto e, quindi, avrebbe
dovuto essere dichiarato inammissibile, poiché la sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 16/2008, essendo stata pronunciata in un giudizio di
opposizione all’esecuzione e pubblicata in data successiva al 10 marzo 2006, è
sentenza non impugnabile ai sensi dell’art. 616, ultimo inciso, c.p.c., nel testo
risultante dopo la modifica apportata dalla legge n. 52 del 2006 e prima
dell’abrogazione ad opera della legge n. 69 del 2009.
Allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti che hanno reiteratamente
affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione
all’esecuzione pubblicate tra il 10 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono
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CALTANISSETTA del 10/06/2010, depositata il 23/10/2010;

impugnabili in ragione di quanto disposto dall’art. 616, ult.inc., c.p.c., nel testo
introdotto dall’art.14 della legge n. 52 del 2006 (abrogato con l’art. 49, comma
2°, della legge n. 69 del 2009), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione
ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonché, a
contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, anche per il rigetto dell’eccezione di

Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.
da Cass. ord. n. 17321/11.
Nel caso di specie, essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado nel
2008, avrebbe dovuto essere impugnata col ricorso per cassazione.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato
memoria.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Quanto alla memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis, comma
secondo, cod. proc. civ., non può non rilevarsi che le argomentazioni ivi svolte
trovano smentita nel disposto dell’art. 382, ultimo comma, ult. inciso, cod. proc.
civ., richiamato nella relazione.
In proposito, va ribadito il principio per il quale la Corte di cassazione può
rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice
del merito non abbia provveduto a riscontrare, cassando senza rinvio la
sentenza di secondo grado (così Cass. n. 24047/09, n. 15405/10).
Nel caso di specie, si deve escludere che sull’ammissibilità dell’appello si sia
formato il giudicato, così come sostenuto dal ricorrente. Ed invero, la questione
dell’ammissibilità del gravame non è affatto trattata nella sentenza impugnata e
non risulta essere stata sollevata dalle parti nel corso del giudizio d’appello.
Conseguentemente, nulla in proposito ha deciso la sentenza impugnata; si è

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incostituzionalità, Cass. n. 976/08, nonché successivamente Cass. n. 3688/11).

trattato dell’omissione da parte del giudice d’appello di un necessario rilievo
officioso, che produce le conseguenze di cui al richiamato principio di diritto.
Del tutto inconsistente si rivela l’argomento svolto in memoria, al fine di
sostenere che, nel caso di specie, l’opposizione si sarebbe dovuta qualificare
non come opposizione all’esecuzione secondo quanto detto nella relazione,

rilievo, la conclusione sopra raggiunta non sarebbe cambiata: l’art. 618 cod.
proc. civ. dispone, infatti, nel senso della non impugnabilità delle sentenze
pronunciate all’esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Parimenti priva di rilievo è l’intervenuta abrogazione dell’art. 616, ultimo
inciso, cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 49, comma secondo, della legge n. 69 del
2009, di cui pure è detto in memoria: si tratta di abrogazione che opera con
riferimento alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge n. 69 del 2009, vale a dire dal 4 luglio 2009 (cfr. Cass. ord. n.
17321/11, citata nella relazione, tra le altre).
Conclusivamente, va dichiarato, ai sensi dell’art. 382, ult. co ., cod. proc. civ.,
che l’appello non avrebbe potuto essere proposto e la sentenza impugnata va
cassata senza rinvio, con statuizione di inammissibilità dell’appello avverso la
sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 16/08.
Trattandosi di rilievo effettuato da questa Corte ai sensi della nonna da ultimo
citata, senza che l’inammissibilità del gravame abbia formato oggetto di
dibattito processuale, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del
giudizio di secondo grado e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, decidendo ai sensi dell’art. 382, comma terzo, ultimo inciso, cod.
proc. civ., cassa senza rinvio la sentenza impugnata, essendo inammissibile
l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n.j6/2008.
Compensa le spese del secondo grado e del presente giudizio di cassazione.

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bensì come opposizione agli atti esecutivi. Anche a voler ritenere fondato tale

Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2013, nella camera di consiglio della

sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

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