Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4117 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4643-2010 proposto da:

B.L., + ALTRI OMESSI

domiciliati in Roma via

Boezio n. 45, presso lo studio dell’avv. Meissner E., rappresentato e

difeso dall’avv. Messina Antonio, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO – E.S.A e CENTRO DI MECCANIZZAZIONE

AGRICOLA, in persona dei rispettivi presidenti legali rappresentanti

pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato che per legge li rappresenta e

difende entrambi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2000/2008 della Corte d’appello di Palermo,

depositata in data 4.03.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.11.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Messina;

udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Fedeli Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Trapani, B.L., + ALTRI OMESSI esponevano di essere stati assunti con ripetuti contratti a termine dal locale Ente Sviluppo Agricolo (E SA) e di aver svolto mansioni di trattoristi presso il Centro di Meccanizzazione Agricola (CMA), che svolgeva attività economico- imprenditoriale con struttura autonoma rispetto all’ESA. Tanto premesso, chiedevano che, dichiarati illegittimi per violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230 i contratti a tempo determinato, fosse accertata per ciascuno di loro l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dichiarata dalla Corte di cassazione la giurisdizione dell’A.g.o. e riassunta la causa dinanzi all’adito giudice, il Tribunale accoglieva la domanda riconoscendo che tra il CMA ed i ricorrenti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione.

2.- Proposto appello dal CMA e dall’ESA Sicilia, la Corte di appello di Palermo con sentenza depositata il 4.3.09 accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda.

Per la Corte di merito non poteva essere riconosciuto un rapporto di lavoro privato alle dipendenze dell’Ente, non essendo esso compatibile con la disciplina legislativa e regolamentare che regola le sue assunzioni di personale, in particolare con la L.R. 7 maggio 1958, n. 14, art. 6, che stabilisce il divieto di nuove assunzioni fuori organico per gli enti pubblici della Regione. La Corte di merito riteneva, altresì, infondata la questione di costituzionalità della L. n. 14 per violazione dell’art. 3 Cost..

3.- Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione gli attori, deducendo erronea applicazione: 1) della L.R. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6 e 7, che vietano nuove assunzioni di personale non di ruolo per gli uffici regionali centrali, e della L.R. n. 15 del 1959, art. 16, che estende il divieto agli uffici periferici dell’Amministrazione regionale nonchè alle aziende speciali ed autonome della Regione, atteso che il CMA dell’ESA avrebbe natura di impresa privata; 2) delle stesse norme sopra indicate ma sotto diverso profilo, sostenendosi che detto complesso normativo nella specie non rileverebbe, in quanto la richiesta dei ricorrenti era quella di ottenere una trasformazione del rapporto privato a termine in rapporto privato a tempo indeterminato e non di impiego pubblico;

3) della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e dell’art. 1419 c.c., comma 1, evidenziando che la nullità della clausola di apposizione del termine farebbe salvo il contratto di lavoro che assumerebbe pertanto natura privatistica e non violerebbe l’are. 97 Cost. che vieta l’accesso ai pubblici uffici senza pubblico concorso; 4) del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. per come interpretati dalla Corte di merito; 5) della L. 15 luglio 1966, n. 604, non avendo la stessa Corte tenuto conto che, per la violazione della L. n. 230 del 1962, i licenziamenti dei ricorrenti alla scadenza del termine avrebbero dovuto essere dichiarati nulli o, comunque, inefficaci.

Il ricorso si conclude con la proposizione di eccezione di illegittimità costituzionale della L.R. n. 14 del 1958, artt. 6 e 7 e “delle successive modificazioni ed integrazioni ove ritenuti applicabili e non abrogati, per presunto contrasto ai diritti fondamentali dei lavoratori, costituzionalmente garantiti”.

Si difendono con controricorso ed unica difesa il CMA e TESA. Il Consigliere relatore ha depositato relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la quale è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

4.- Il ricorso non è fondato.

4.1.- Deve premettersi che la L. 30 aprile 1976, n. 386, art. 3, che detta norme di principio sugli Enti di sviluppo, prevede che tali enti possono realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, assumendone essi la gestione diretta nella fase di avviamento o in caso di gravi difficoltà di cooperative o di altri organismi associativi e che le gestioni dirette “di impianti collettivi” da parte degli enti di sviluppo sono considerate “imprese agricole a tutti gli effetti” (Cass. S.u.

14.11.96 n. 9970).

Con riferimento al caso di specie e, in particolare, alla Sicilia, la L.R. n. 13 del 1990, art. 12 prevede che “i centri di zona di meccanizzazione agricola dell’ente di sviluppo agricolo sono considerati impianti collettivi ai sensi della L. 30 aprile 1976, n. 386, art. 3., u.c.”.

Nella realtà interessata dalla controversia in esame, dunque, il Centro di meccanizzazione agricola cui furono addetti i ricorrenti costituisce impianto collettivo avente natura giuridica di impresa privata, gestita dall’ESA Sicilia. La domanda dunque, pur avendo a riferimento l’attività svolta nel CMA, ha ad oggetto l’instaurazione di un rapporto di lavoro nei confronti dell’ESA, soggetto imprenditore pubblico gestore dello stesso CMA:

4.2.- La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che “ancorchè i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’ente regionale di sviluppo agricolo (ESA) per la Sicilia, addetti ad una delle attività che l’ente, direttamente o per il tramite di una delle sue strutture interne, esercita nell’imprenditoria agricola, abbiano – in ragione dell’espressa qualificazione normativa stabilita dalla L.R. n. 13 del 1990, art. 12 che richiama la L. n. 386 del 1976, art. 3 – natura privatistica, il relativo regime delle assunzioni a tempo indeterminato incontra la condizione del necessario espletamento del pubblico concorso in quanto previsto – con riguardo alla generalità dei rapporti di lavoro con gli enti pubblici della regione – dalla L.R. n. 49 del 1981, art. 3 e dalla L. n. 14 del 1958, artt. 6 e 7, espressione del principio costituzionale di buona amministrazione degli uffici pubblici (art. 97 Cost.) che ancora la regola del concorso per l’accesso alle amministrazioni pubbliche alla natura giuridica dei soggetti e non a quella del rapporto”.

Conseguentemente ove venissero conclusi contratti a tempo determinato in violazione dei divieti sulla durata massima ovvero al di fuori delle condizioni temporali stabilite dalla normativa regionale, dovrebbe essere “dichiarata la nullità del rapporto di lavoro, da considerare di mero fatto, senza disporsi la conversione in rapporto a tempo indeterminato non trovando applicazione la L. n. 230 del 1962, ma solo, eventualmente, il risarcimento del danno patito dal lavoratore” (Cass. 7.5.08 n. 11163, che mette a confronto e sintetizza la vasta giurisprudenza di legittimità esistente al riguardo).

5.- L’eccezione di costituzionalità è formulata in termini inammissibili per la sua genericità, in quanto priva dell’indicazione della norma costituzionale che si assume violata e mancante di organica discussione.

In ogni caso per quel che riguarda i rapporti tra la legislazione regionale in tema di assunzioni e l’are. 97 Cost., la giurisprudenza ha rilevato che il regime che ne deriva è tipico di tutte le pubbliche amministrazioni, in quanto collegato con il principio costituzionale di buona amministrazione e di organizzazione ottimale degli uffici pubblici. Per le assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nell’organizzazione pubblicistica, anche per i rapporti di lavoro di diritto privato da esse instaurati trovano, inoltre, applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, senza che trovi applicazione la L. n. 230 del 1962, atteso che l’art. 97 Cost., che pone la regola dell’accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, ha riguardo non già alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente in casi eccezionali (Cass. 22.8.06 n. 18276).

6. Il ricorso e, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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