Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4117 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27889-2014 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

GAROFALO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA R.F.I. S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINO RUSSO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8663/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 9652/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato SCAPPATURA PATRIZIA per delega Avvocato GAROFALO

DOMENICO;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega orale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. chiedeva accertarsi la legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa (o in subordine per giustificato motivo soggettivo) intimato il (OMISSIS) al dipendente C.A. (addetto ai controlli sanitari sulla ristorazione fornita in stazione e sui treni) per reiterate assenze dal posto di lavoro (viceversa fraudolentemente registrate dal lavoratore) nel periodo ottobre 2007 – gennaio 2008, accertate da agenzia investigativa.

Si costituiva il lavoratore, resistendo alla domanda, proponendo riconvenzionale circa l’illiceità del controllo investigativo, l’insussistenza del fatto e comunque la sproporzione della sanzione adottata.

Il Tribunale rigettava il ricorso della società e dichiarava illegittimo il licenziamento in questione, ordinando la reintegra del Crudele nel suo posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la RFI, resisteva il lavoratore.

Con sentenza depositata il 20 maggio 2014, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame e dichiarava la legittimità del licenziamento de quo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a nove motivi. Resiste la RFI s.p.a. con controricorso.

Entrambe la parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso con riferimento all’effettivo appostamento degli investigatori privati sotto l’abitazione del lavoratore e quindi le entrate e le uscite di questi da casa; con il secondo motivo il C. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54, 57 e 59 del C.C.N.L. attività ferroviarie, oltre agli artt. 2119 e 2106 c.c., lamentando che la corte capitolina non aveva correttamente valutato, anche alla luce della disciplina collettiva applicabile, la sussistenza della giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione; con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156 e 132 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo circa la mancata prova delle dedotte prassi aziendali che avrebbero giustificato il comportamento contestato al ricorrente, e delle modalità di richiesta e pagamento delle trasferte; con il quarto ed il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 416, 420 e 437 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla non contestazione da parte della società dei vari documenti depositati dal C. a sostegno del suo assunto; col sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 214 e 437 c.p.c., nonchè dell’art. 2702 c.c., con riferimento al giudizio di inattendibilità di alcuni testimoni e per avere erroneamente ritenuto non vincolante una scrittura privata non disconosciuta; col settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte di merito negato valore probatorio ad una serie di altri documenti (cd. rapportini e verbali ispettivi) prodotti dal C. a sostegno del suo assunto, inseriti in copia integrale nel presente ricorso; con l’ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., con riferimento al negato valore probatorio, anche presuntivo, dei documenti inerenti l’effettuazione dei controlli sanitari da parte del C.; con il nono motivo denuncia, oltre all’omesso esame di un fatto storico decisivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di intervenuta estinzione del procedimento disciplinare, con riferimento alle norme collettive che prevedevano che la sanzione (nella specie il licenziamento) doveva essere comunicato al lavoratore entro 10 giorni dalla scadenza del termine a lui assegnato per le giustificazioni (in tesi, considerando solo la lettera di contestazione del 7.3.08 e non la successiva del 10.3.08, scadente il 17.3.08) mentre il licenziamento venne adottato solo il (OMISSIS).

2. – Tutti i motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro connessione giuridica, e sono inammissibili.

Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito, anche quanto alla proporzionalità della sanzione cfr. Cass. n. 8293/12, Cass. n. 144/08, Cass. n. 21965/07, Cass. n. 24349/06; quanto alla gravità dell’inadempimento, cfr. Cass. n. 1788/11, Cass. n. 7948/11, etc.) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile nella fattispecie.

Deve allora rimarcarsi che “Al nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà peraltro indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa e delle risultanze processuali (testimoniali e documentali), ampiamente valutate dalla Corte di merito.

La corte capitolina ha infatti ampiamente esaminato il fatto storico decisivo alla luce delle risultanze probatorie, precisando, all’esito, anche che una trasferta contestata (di cui al doc. 24) era stata invece effettivamente effettuata, ritenendo tuttavia fondati e gravi gli altri inadempimenti, tali da giustificare l’irreversibile lesione del vincolo fiduciario tra le parti.

A ciò deve aggiungersi che il quarto, il sesto ed il settimo motivo sono inoltre inammissibili per non aver prodotto, in contrasto con quanto affermato dalla corte di merito, gli atti e documenti da cui doveva evincersi la fondatezza delle esposte tesi, inserendo peraltro in tali motivi di ricorso, allo scopo, fotocopie di una congerie di documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti ai fini del decidere, e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità, cfr. Cass. 7 febbraio 2012, n. 1716.

Quanto al nono motivo deve precisarsi che la corte capitolina, all’inizio della motivazione dà atto che il Tribunale aveva già respinto le eccezioni in ordine alla tardività del licenziamento, senza fare alcuna menzione della proposizione di specifiche censure al riguardo da parte del lavoratore: sarebbe dunque stato onere del C. allegare e documentare in quale atto ed in quali termini l’eccezione sarebbe stata devoluta al giudice del gravame, producendo i relativi documenti che invece non risultano depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. – Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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