Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4116 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15473/2008 proposto da:

P.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 15474/2008 proposto da:

S.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 15475/2008 proposto da:

V.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 15476/2008 proposto da:

G.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

12/02/2008, nn. 57129, 57130, 57144 e 57145/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LONGOBARDI EMILIO, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 22 – 23 dicembre 2005 i Signori P.M., G.S., V.M. ed S.E. proposero domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo, nel quale assumevano di essersi costituiti il 20 settembre 1996 quali controinteressati, davanti al Consiglio di Stato. Il processo verteva sull’appello avverso la sentenza del TAR Lazio 25 marzo 1996, che aveva respinto i ricorsi di V. M. e A.S., dipendenti dell’ISPESL, contro i decreti del Ministero della Sanità e dell’ISPESL riguardanti i criteri per la formazione della graduatoria, nonchè la graduatoria degli incarichi di direzione Dipartimenti centrali e periferici e delle Unità funzionali. Il processo si era concluso con la sentenza del Consiglio di Stato depositata il 10 maggio 2005. La Corte d’appello di Roma, con decreto 12 febbraio 2008, dichiarò inammissibili i ricorsi, perchè posteriori allo spirare del termine di decadenza della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorrono P. M., G.S., V.M. ed S.E. con separati ricorsi, riuniti all’udienza a norma dell’art. 335 c.p.c., n. 15473, 15474, 15475 e 15476/08, notificati in data 2 9 maggio 2008, con un unico mezzo d’impugnazione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i ricorsi riuniti si denuncia la violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 e della L. n. 89 del 2001, art. 4. Si sostiene che, dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini anche al termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, la domanda di equa riparazione, proposta il 22 – 23 dicembre 2005 con riferimento al processo concluso con sentenza del Consiglio di Stato depositata il 10 maggio 2005, aveva rispettato il termine di decadenza di cui alla legge citata.

I ricorsi sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. 11 marzo 2009).

Nella specie, essendosi il processo presupposto concluso con il deposito della sentenza del Consiglio di Stato il 10 maggio 2005, la domanda proposta il 23 dicembre 2005 era idonea ad impedire la decadenza, posto che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il termine semestrale sarebbe scaduto il 26 (27) dicembre 2005.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, e il decreto impugnato deve essere cassato in accoglimento del principio di diritto sopra riportato fra virgolette.

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi allo scopo ulteriori indagini in fatto, con la condanna dell’amministrazione al pagamento, in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, della somma di Euro 5.250,00, per sei anni d’ingiustificato ritardo nella definizione del processo, la cui durata ragionevole non sarebbe stata superiore a tre anni, conformemente ai criteri comunemente seguiti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte considera, infatti, che uno scostamento rispetto al parametro di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel più alto parametro non si giustifichi. Questo, a meno che la presenza di specifici tratti della concreta vicenda processuale valgano a rendere plausibile la valutazione, che un tempestivo esito del giudizio rivestisse per la parte una sostanziale diversa e minore o maggiore importanza, che non nella generalità dei casi. Nel caso in esame tali specifici tratti non sono allegati dai ricorrenti, i quali si limitano ad invocare una giurisprudenza in materia di giudizi pensionistici, inapplicabile al caso di specie, nel quale, come già accertato dalla corte d’appello, i giudizi avevano per oggetto delle graduatorie per l’accesso a cariche direttive, e non la spettanza di trattamenti pensionistici.

Sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla domanda. Sono infine a carico dell’amministrazione le spese del giudizio, liquidate per il grado davanti alla corte d’appello e per la fase di legittimità come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di equa riparazione, della somma di Euro 5.250,00, con gli interessi legali dalla domanda;

la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio, che determina:

per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 411,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge ;

per il giudizio di legittimità, in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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