Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4116 del 20/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4116 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.23.01.2014
Oggetto: IRPEF
Plusvalenza area
edificabile.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
GALLI GIANLUIGI residente a Bologna, rappresentato e
difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli
Avvocati

Paolo

Faldella

ed

Alessandro

Bozza,

elettivamente domiciliato nello studio del secondo, in
CONTRORICORRENTE

Roma Via Nazionale, 204
AVVERSO

la sentenza n.60/03/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione n. 03, in data
14.05.2010, depositata 1’11 ottobre 2010;
1

jru

Data pubblicazione: 20/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.29355/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione della sentenza

n.60/03/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna
Sezione n.03, il 14.05.2010 e DEPOSITATA 1’11.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrata e confermato quella di primo
grado, che aveva annullato l’accertamento, relativo al
maggior reddito a tassazione separata, ai fini IRPEF
per l’anno 2000, ritenendo insussistenti i presupposti
impositivi.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione, per
violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 1 0
lett. B)

del dpr n.917/1986,

rilevando l’erroneo

operato della CTR, per non avere considerato che
l’inclusione dell’area trasferita nel PRG non era
circostanza, di per sé, idonea a far considerare la
occorrendo,

stessa come edificabile,

altresì,

la

concreta edificabilità, non ipotizzabile, nel caso, in
cui l’area era inserita nello strumento urbanistico,
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

come Zona omogenea D e destinata per la realizzazione
di “impianti di distribuzione carburanti in sede
propria”.
2) Il contribuente, giusto controricorso, ha chiesto il

3) La preliminare eccezione di tardiva proposizione del
ricorso non appare fondata, tenuto conto che i due
giorni antecedenti la data della richiesta notifica (28
novembre 2011) erano festivi.
4)La questione posta dall’unico motivo del ricorso va
esaminata, avendo riguardo a principi, espressione di
consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’stato deciso (Cass. SS.UU. N.25506/2006) che “In
tema di ICI,

a seguito dell’entrata in vigore
comma sedicesimo, del

dell’art. 11 quaterdecies,

decreto legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito

con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e dell’art. 36, comma secondo, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito
l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma
primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, dell’edificabilita’ di un’area, ai fini
dell’applicabilita’

del criterio di

determinazione

della base imponibile fondato sul valore venale,
3

rigetto dell’impugnazione.

dev’essere

dalla qualificazione ad essa

desunta

attribuita nel piano regolatore generale adottato dal
dello

Comune, indipendentemente dall’approvazione

stesso da parte della Regione e dall’adozione

procedimento di trasformazione urbanistica e’ infatti
sufficiente a far lievitare il valore venale
dell’immobile,

le

cui eventuali oscillazioni,

in

dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di
attuazione delle procedure incidenti sullo
aedificandi” o di modifiche
che
del

si

traducano

suolo,

possono

del

piano

“ius

regolatore

in una diversa classificazione
giustificare

soltanto

una

variazione del prelievo nel periodo d’imposta,
conformemente alla natura periodica del tributo in
questione, senza che cio’ comporti il diritto al
rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune
non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell’art.
59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446. L’inapplicabilita’ del criterio fondato
sul valore catastale dell’immobile impone peraltro
di tener conto, nella determinazione della base
imponibile, della maggiore o minore attualita’
delle sue potenzialita’ edificatorie, nonche’ della
possibile incidenza degli ulteriori oneri di
4

di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del

urbanizzazione sul valore dello stesso in comune
commercio”.

E’

stato,

n.20097/2009) che “In
dell’art.

pure,
tema

affermato

di

IVA,

(Cass.
ai

2, terzo comma, lett. c) del d.P.R.

fini
26

terreno va

accertata tenendo conto della tendenza

dell’ordinamento fiscale – desumibile
11-quaterdecies,

comma 16,

del d.l.

dall’art.
30 settembre

2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n.
248 (in tema di I.C.I.) e dall’art. 36, comma 2, del
d.l. 4 luglio 2006, n.

223, convertito nella legge 4

agosto 2006, n. 248 ( contenente una definizione

di

area fabbricabile in materia di I.V.A., di imposta di
registro, di imposte sul reddito e di I.C.I.) – a
ricomprendere in tale categoria tutte le aree la
cui destinazione edificatoria sia prevista dallo
strumento urbanistico generale approvato dal comune,
indipendentemente dall’adozione dei successivi atti
di

(approvazione

controllo

dall’esistenza

regionale)

e

di strumenti attuativi, richiedendosi

soltanto che sia stata conclusa una fase rilevante del
procedimento

volto ad attribuire all’area la natura
le

edificatoria o a modificare
previsioni
quindi,

precedenti

che escludevano tale destinazione.
soggetta

ad

IVA,
5

e

non

E’,

all’imposta

ottobre 1972, n. 633, la natura edificatoria di un

proporzionale di registro, la cessione di un’area
inclusa in un piano di ristrutturazione della rete di
distribuzione di carburante, approvato ai sensi
dell’art. 2 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, poiche’

di rilascio immediato di provvedimenti per la
realizzazione degli impianti,

senza necessita’

adottare gli ordinari procedimenti modificativi
piano

regolatore

all’approvazione

generale,
l’effetto

di
del

attribuisce
di

rendere

immediatamente edificabile l’area, sia pure con
riferimento ad interventi di natura particolare
(impianti di distribuzione di carburanti).
E’ stato, altresì, precisato (Cass. n.20067/2005) che
“In tema di Invim, la destinazione a servizi e
attrezzature di interesse pubblico della zona in cui
e’ ubicato il terreno oggetto di tassazione e la
mancanza
residenziale

di un progetto approvato di edilizia
costituiscono circostanze insufficienti,

in via logica, a qualificare come non edificabile
il terreno stesso, quando esso sia
ubicato
regolatore
destinata

in

realta’

come nella specie – in zona del piano
comunque suscettibile, proprio perche’
a servizi

e

attrezzature

di interesse

pubblico, di una utilizzazione edificatoria, sia pure
6

la possibilita’, conseguente a detta approvazione,

diversa da quella di natura residenziale.
5) – La decisione impugnata, non appare in linea con i
trascritti principi, per cui se ne propone, ai sensi
degli artt. 375 e 380 bis cpc, la trattazione in camera

relativo accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto e quindi
cassata la decisione di appello, non inducendo,
peraltro, a diverso opinamento le argomentazioni
difensive del resistente;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna,
procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche
sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
7

di consiglio e la definizione del ricorso, con il

rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

,4)

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014
nte

Il Pres

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA