Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4116 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10370/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

BONAIUTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PERRI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 485/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/04/2010 R.G.N. 1155/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito l’Avvocato SILVESTRI MASSIMO per delega Avvocato PERRI MARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Rossano, ha affermato il diritto di N.T. alla retrodatazione dell’assegno di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 13, con diritto a percepire detto beneficio assistenziale a decorrere dalla domanda del 1989 e non come riconosciuto dalla commissione medica dal 1994.

La Corte ha precisato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la N. aveva presentato la domanda amministrativa alla commissione medica periferica ed ha, quindi, disposto la rinnovazione della CTU all’esito della quale era risultato che la N., fin dalla domanda amministrativa, era affetta dalle medesime infermità riscontrate dalla commissione nel 1994.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps formulando due motivi. Resiste la N..

Diritto

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo l’Istituto denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 e dell’art. 2697 c.c.. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha del tutto omesso di accertare la sussistenza dei requisiti socio sanitari (reddituale ed incollocamento al lavoro). Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo precedente.

I motivi sono fondati.

Costituisce giurisprudenza consolidata che il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, costituisce elemento costitutivo del diritto alle prestazioni assistenziali disciplinate dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e che è onere della parte che agisce per ottenerne il riconoscimento allegare e dimostrare.

I requisiti reddituali condizionano il riconoscimento del beneficio e debbono coesistere con l’erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione (Cass. ord. 11 aprile 2014, n. 8633; Cass., 28 luglio 2010, n. 17624),che nella specie è il 1989fe che, pertanto, l’accertamento del reddito dal 1994 non è sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda dovendosi avere riguardo al reddito percepito fin dal 1989.

Analoghe osservazioni vanno fatto con riferimento al requisito dell’incollocamento al lavoro. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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