Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4116 del 02/03/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4116 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 6794-2011 proposto da:
UNICREDIT

CREDIT

MANAGEMENT

BANK

S.P.A.

(c.f.

00390840239), già denominata UNICREDITO GESTIONE
CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI – BANCA PER LA GESTIONE

Data pubblicazione: 02/03/2016

DEI CREDITI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
2016
149

CORTINA D’AMPEZZO 186, presso l’avvocato PAMELA
SCHIMPERNA, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale per Notaio avv. ROSARIO FRANCO di
SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) del 20.5.2014;
– ricorrente –

h.

1

contro

SALVATO ALLESTIMENTI S.R.L.,

LAURIOLA FRANCESCO,

SALVATO MARIA LUISA, EDILAULA S.A.S. DI LAURIOLA
FRANCESCO & C. IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –

LAURIOLA FRANCESCO (C.F. LRLFNC42C09F6311), SALVATO
MARIA LUISA (C.F. SLVMLS46D46A294B), SOCIETA’ SALVATO
ALLESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.
09134260158), in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI TRASONE
8/12, presso l’avvocato ERCOLE FORGIONE, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA
LOGUERCIO, FABRIZIO PANIGO, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., EDILAULA
S.A.S. DI LAURIOLA FRANCESCO & C. IN LIQUIDAZIONE;

Nonché da:

– intimate –

avverso la sentenza n. 2910/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 28/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato SCALETTA FABRIZIO

2

GIORGIO, con delega, che si riporta al ricorso e
comparsa nuovo difensore;
udito,

per

i

controricorrenti

e

ricorrenti

incidentali, l’Avvocato MICHELE BENI, con delega, che
ha chiesto il rigetto e accoglimento del controricorso

incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

l

\

I

3

6799-11

Svolgimento del processo
La Banca di Roma notificò alla Salvato Allestimenti
s.r.l. e ai fideiussori Francesco Lauriola, Maria Luisa
Salvato ed Edilaula di Lauriola Francesco & c. s.a.s. un

interessi, corrispondente al saldo passivo di due conti
correnti bancari accesi a far data dal 1989.
Gli ingiunti proposero distinte opposizioni che il
tribunale di Milano, sez. dist. di Rho, accolse in parte,
accertando la nullità delle clausole di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi.
Il tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la
banca al pagamento della somma di euro 3.783,28, oltre
interessi, e delle spese processuali.
La sentenza fu appellata in via principale dalla Banca di
Roma e, in via incidentale, dagli opponenti.
La corte d’appello di Milano, con sentenza in data 28-10
2010, respinse l’appello principale e, in accoglimento
dell’incidentale, condannò la banca alla restituzione di
una maggior somma rispetto a quella indicata dal
tribunale; maggior somma che – in adesione a un criterio
di ricalcolo degli interessi effettuato nella rinnovata
c.t.u., e considerata l’infondatezza dell’eccezione di
prescrizione sollevata dalla banca, atteso che il termine
decennale dovevasi considerare decorrente dalla chiusura

I

decreto ingiuntivo per la somma di euro 232.986,81, oltre

del rapporto di conto corrente – quantificò in euro
99.377,77 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Avverso la sentenza d’appello, notificata in data 11-12011, ha proposto ricorso per cassazione Unicredit Credit

affidandosi a venticinque motivi, seguiti e in parte
ripetuti in ulteriori cinquantadue punti argomentativi.
Gli intimati si sono costituiti con controricorso, nel
quale hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso
principale e il passaggio in giudicato della sentenza
gravata.
Hanno comunque a loro volta proposto ricorso incidentale
affidato a sei motivi.
Motivi della decisione
I. – Deve essere innanzi tutto esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso principale.
L’eccezione è formulata nel seguente modo.
Si sostiene che la ricorrente ha genericamente riferito
la propria legittimazione a impugnare all’esistenza di un
atto di cessione di crediti in blocco da parte di Banca
di Roma, atto che sarebbe intervento tra Banca di Roma e
Aspra Finance s.p.a., poi incorporata dalla ricorrente
medesima.
Sostengono i controricorrenti che, però, un conto è la
cessione di crediti, peraltro inesistenti o comunque

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Management Bank s.p.a. (d’ora in poi Unicredit CMB),

contestati, e un altro conto la “legittimità”

(rectius,

legittimazione) ad agire in giudizio in virtù di rapporti
rispetto ai quali nessun diritto può esser vantato.
A ogni modo eccepiscono che la ricorrente non ha prodotto

propria legittimazione, e che il precetto notificato per
l’esecuzione della sentenza d’appello, dopo l’asserita
cessione dei crediti in blocco, era stato opposto da
Unicredit s.p.a., e non da Unicredit CMB s.p.a.
Infine i controricorrenti eccepiscono che la sentenza
d’appello era stata notificata direttamente dalle parti
private in data 30-12-2010, sicché il ricorso per
cassazione, notificato oltre il termine perentorio di
sessanta giorni decorrente da tale data, sarebbe da
considerare inammissibile per tardività.
.,
M – Osserva la corte che codesta ultima eccezione è
. priva di fondamento.
Per costante giurisprudenza, la notificazione della
sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte
personalmente, anziché al procuratore costituito a norma
degli artt. 170, l ° comma, e 285 cod. proc. civ., è
inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione
sia nei confronti del notificante che del destinatario
(v. Sez. 3^ n. 16804-15; n. 13428-10; Sez. 1^ n. 1538907)

3

documento alcuno onde supportare anche lontanamente la

III. – E’ invece fondata nel senso che segue la prima
eccezione, per quanto affidata ad argomentazioni non
totalmente perspicue quanto al rapporto tra cessione dei
crediti e legittimazione.

stata adottata nei confronti di Banca di Roma s.p.a., poi
divenuta Unicredit Banca di Roma s.p.a.
La ricorrente Unicredit CMB s.p.a. non è stata parte del
giudizio d’appello.
Questa società enuncia tuttavia la propria legittimazione
a impugnare in quanto incorporante Aspra Finance s.p.a.,
la quale si dice esser stata a sua volta cessionaria in
un’operazione di cessione di crediti in blocco messa in
atto da Unicredit Banca di Roma s.p.a. ai sensi dell’art.
58 del d.lgs. n. 385-93 (cd. T.u.b.).
L’incorporazione, sempre a dire della ricorrente, sarebbe
avvenuta per atto notar Marino di Verona il 14-12-2010 e
rileverebbe per gli effetti di cui all’art. 2504-bis, 2 °
comma, cod. civ. a far data dal 1-1-2011.
Da tale data quindi l’incorporante avrebbe assunto, ai
sensi della norma da ultimo citata, tutti i diritti della
incorporata Aspra Finance s.p.a., compresi,

inter alla,

quelli relativi ai rapporti di cui è causa.
IV. – E’ stato dalle sezioni unite di questa corte
affermato il condivisibile principio secondo cui la

4

Come già in premessa evidenziato, l’impugnata sentenza è

società che propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza di appello emessa nei confronti di un’altra
società, della quale affermi di essere successore (a
titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la

forme previste dall’art. 372 cod. proc. civ., a meno che
il resistente non l’abbia nel controricorso

esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi
dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e
difendendosi nel merito dell’impugnazione (v. Sez. un. n.
11650-06).
Al principio non fa eccezione il caso dell’incorporazione
di società asseritamente cessionaria di crediti bancari
in blocco.
Difatti, nel trasferimento di un’azienda bancaria (o di
un ramo di azienda) il cessionario assume la veste di
• successore a titolo particolare, con applicazione delle
disposizioni dettate dall’art. 111 cod. proc. civ., nelle
controversie aventi a oggetto rapporti compresi in
quell’azienda (o ramo). Ed è onere di chi assuma di aver
in tal modo ottenuto la legittimazione a impugnare (o
anche, eventualmente, la legittimazione attiva ordinaria)
allegare e dimostrare l’effettiva estensione del suo
titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai

5

prova documentale della propria legittimazione, nelle

rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal
modo acquistati.
La stessa cosa vale in caso di cessione di crediti in
blocco ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 1 0 settembre

legittimazione sostanziale e processuale della banca
cedente, ma ha unicamente l’effetto di derogare, nello
specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal
codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti
della cessione dei debiti trasferiti in blocco.
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al
cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito
di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli
compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in
blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di
crediti il fondamento sostanziale della legittimazione
attiva è legato, per il cessionario,

alla prova

dell’oggetto della cessione. E laddove la legittimazione
sia allegata in dipendenza dell’incorporazione della
cessionaria, anche alla prova dell’incorporazione.
V. – Nel caso di specie l’onere non risulta adempiuto
dalla

ricorrente,

la

esplicita contestazione,

quale,

nonostante

non ha prodotto,

l’avversa
neppure

successivamente al ricorso ai sensi dell’art. 372 cod.
proc. civ., alcun documento teso a dimostrare quanto

6

1993, n. 385, norma che non implica la perdita della

richiesto ai fini specifici; e in particolare che in
effetti vi fosse stata l’incorporazione di Aspra Finance
e, prima ancora, che tra i crediti ceduti in blocco ad
Aspra Finance fosse compreso proprio e tra gli altri

presente causa, col fine di potersi così desumere per il
sol fatto dell’incorporazione che fosse poi avvenuta la
successione dell’incorporante Unicredit CMB nei diritti
qui controversi (art. 111 cod. proc. civ.).
VI. – Il ricorso principale va quindi dichiarato
inammissibile.
Ciò comporta l’assorbimento del ricorso incidentale.
Il ricorso incidentale, difatti, tenuto conto della
prioritaria formulazione dell’eccezione appena detta
quanto all’insussistenza della legittimazione della
società ricorrente principale, assume implicitamente la
funzione di ricorso condizionato.
Spese processuali alla soccombenza.
p.q.m.
La

Corte

principale,

dichiara

del

l’inammissibilità

assorbito l’incidentale,

ricorso

e condanna la

ricorrente principale alle spese processuali, che liquida
in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori e rimborso forfetario di spese

r.~…..
p~eesu-ati

nella percentuale di legge.

7

quello correlabile ai rapporti bancari oggetto della

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima

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