Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4115 del 20/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4115 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 20721-2017 proposto da:
FANTASY PELL SRL IN LIQUIDAZIONE RICORSO NON
DEPOSITATO AL 18/09/2017;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CI’. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
controrkorrente avverso la sentenza n. 2268/31/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
28/12/2016;
Data pubblicazione: 20/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Presidente Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Ric. 2017 n. 20721 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-
Fatto e diritto
Il ricorso proposto da Fantasy Peli s.r.l. in liquidazione nei confronti di Agenzia delle
Entrate, avverso la sentenza in epigrafe, notificato il 23/6/2017, non risulta depositato nei
termini di cui all’art. 369 c.p.c. giusta certificazione della Cancelleria Centrale del
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della
ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi €.
2,c0D,
0.-0 —
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi € ao0 9-0 —, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 9/1/2018
Il Presidente
18/9/2017.