Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4115 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27263-2009 proposto da:

O.F. e B.C., domiciliati in Roma

nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi

dagli avv. Fiorito Agatino e Scalia Domenico per procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso L’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Maritato Lelio, Sgroi Antonino e

Caliulo Luigi, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2008 della Corte d’appello di Catania,

depositata in data 6.08.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.11.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Fedeli Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Catania, O.F. e B.C. proponevano opposizione avverso il precetto con cui l’INPS aveva loro intimato il pagamento di L. 121.529.092, a titolo di contributi e somme aggiuntive, sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal giudice in data 08.07.1991, divenuto esecutivo e successivamente confermato (a seguito di opposizione tardiva) con sentenza del 12.12.2001. Gli opponenti deducevano che le somme richieste erano coperte da prescrizione e chiedevano dichiararsi la nullità del precetto.

Accolta la domanda e dichiarate prescritte tutte le somme richieste, l’INPS proponeva appello deducendo che, nella specie, doveva farsi applicazione del termine decennale di prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, che nella specie ancora non era decorso a causa di atti interruttivi compiuti dallo stesso Istituto.

La Corte d’Appello di Catania accoglieva l’impugnazione e riformava la sentenza di primo grado, condannando O. e B. al pagamento del dovuto.

Ricorrevano in Cassazione i soccombenti deducendo 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità del procedimento di appello; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10.

L’INPS si difendeva con controricorso sostenendo l’intempestività del ricorso.

Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è inammissibile in quanto presentato oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., così come formulato prima della L. n. 69 del 2009, atteso che la sentenza d’appello fu depositata in cancelleria in data 06.08.2008, mentre il ricorso risulta presentato alla notifica in data 1.12.2009.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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