Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4115 del 16/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11779-2011 proposto da:

D.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore e in persona del

Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ex lege in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12 (Atto di costituzione del

20/06/2011);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4955/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/10/2010 R.G.N. 3562/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. MAMMONE GIOVANNI;

udito l’Avvocato CATTEL ALESSANDRA per delega Avvocato CONCETTI

DOMENICO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 13.02.06 D.G., già titolare di pensione di inabilità poi revocata in sede amministrativa, chiedeva al giudice del lavoro di Bari il ripristino della prestazione o, in subordine, l’assegno di invalidità a decorrere dalla revoca. Disposta consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale rigettava la domanda per insussistenza del requisito sanitario.

2. Proposto appello dall’assicurato, la Corte d’appello di Bari con sentenza del 13.10.10 rigettava l’impugnazione, rilevando che era infondato l’unico motivo di censura costituito da una pretesa erronea lettura delle conclusioni della relazione peritale, atteso che il consulente tecnico aveva fissato la riduzione della capacità lavorativa al 70%.

3. Propone ricorso per cassazione il D.. L’INPS ha depositato procura. Il Ministero dell’Economia e Finanza ha notificato tardivamente il controricorso al solo fine di partecipare all’udienza di trattazione.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con due motivi di ricorso parte ricorrente deduce sotto il profilo dell’omesso esame e della carenza di motivazione la mancata valutazione da parte del giudice di appello del supplemento di relazione del consulente tecnico di ufficio che, chiamato a chiarimenti, aveva concluso ritenendo il richiedente invalido al 100% a decorrere dall’11.12.07.

5. Il ricorso è fondato. La consulenza tecnica si è articolata in due fasi: in un primo momento il consulente aveva concluso per una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 70%; in un secondo momento, richiesto di un supplemento di indagine e presa in esame ulteriore documentazione sanitaria, lo stesso consulente ha rilevato che il complesso di affezioni delle quali l’assicurato risultava portatore (esisti di resezione gastrica, patologia artrosica, ipertensione e diagnosi psichiatrica di depressione maggiore) aveva determinato una riduzione permanente del 100% (supplemento di relazione del 20.10.08).

Nonostante tali risultanze, il giudice di appello ha preso in esame solo l’originaria relazione, che non teneva conto dell’esistenza della sofferenza psichiatrica e, quindi, non ne aveva considerata l’incidenza invalidante, limitando di conseguenza il giudizio di inabilità ad una riduzione del solo 70%.

6. Nel nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione dal consulente tecnico d’ ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 7.08.14 n. 17757 e 18.11.97 n. 11440). Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di appello non ha spiegato perchè non ha preso in considerazione il supplemento di indagine presentato dal consulente, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

7. Fondati i due motivi, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame prendendo in considerazione anche il detto supplemento di indagine. Allo stesso giudice va rimessa la pronunzia sulle spese di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA