Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4114 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4114 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Criterio
accertamento.

ORDINANZA

f9x/

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
COCOZZA EMMA, COCOZZA OTTAVIO, COCOZZA DORA, COCOZZA
ANTONIO, COCOZZA ANTONIETTA e COCOZZA RITA, quali eredi
di Cocozza Maria e Desiderio Vincenzo, INTIMATI
AVVERSO
la sentenza n.225/01/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di Campobasso – Collegio n. 01, in data
24.06.2010, depositata il 30 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 gennaio 2014, dal Relatore Dott.

Data pubblicazione: 20/02/2014

Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.26590/2011 è stata

1

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.225/01/2010, pronunziata dalla C.T.C. di Campobasso
Collegio

n.01,

il

24.06.2010

e

DEPOSITATA

il

30.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha respinto il ricorso
dell’Amministrazione Finanziaria e confermato quella di
appello, che aveva annullato l’accertamento, relativo
al maggior reddito, ai fini IRPEF ed ILOR per l’anno
1983, ritenendo insussistenti i presupposti impositivi.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione, sia
per violazione e falsa applicazione degli artt.54 c.5 °
del dpr n.917/1986 e 2697 c.c., nonché 42 del dpr
n.600/1973.
2) Gli intimati contribuenti, non hanno svolto difese
in questa sede.
3) – La questione posta dal ricorso va esaminata in
base a principio, espressione di un ormai consolidato
orientamento

giurisprudenziale,

secondo

cui

“I

principi relativi alla determinazione del valore di
un bene che viene

trasferito
2

sono

diversi

a

depositata in cancelleria la seguente relazione:

seconda dell’imposta che si deve applicare,

sicche’

quando si discute di imposta di registro si ha
riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando
si discute di una plusvalenza realizzata

differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il
prezzo di cessione; Cio’ premesso (anche
considerando che, in tema di accertamento, ai fini
irpef, delle plusvalenze realizzate a seguito di
trasferimento

di

azienda,

il

valore

dell’avviamento resosi definitivo ai fini dell’imposta
di registro,

assume carattere vincolante

l’amministrazione

finanziaria),

per

l’indicazione, nel

bilancio di una societa’, di un’entrata derivante
dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella
accertata ai fini dell’imposta di registro, legittima
di per se’ l’amministrazione a procedere ad
accertamento
correzione

induttivo

mediante

della relativa

integrazione

imposizione,

o

mentre

spetta al contribuente che deduca l’inesattezza di
una

tale correzione di superare la presunzione di

corrispondenza

del

prezzo

incassato rispetto al

valore di mercato, dimostrando (anche con il ricorso
ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto
proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio;
3

nell’ambito di un impresa occorre verificare la

abilitato

Peraltro

l’Ufficio,

avvalersi

di presunzioni,

una

seconda

puo’

dalla legge ad
anche

volta gli stessi elementi

utilizzare
probatori

gia’ utilizzati in precedenza e idonei secondo

dell’accertamento” (Cass. n.19548/2005, n.16700/2005,
n.1447/2006, n.4057/2007, n.19830/2008, n.21020/2009,
n.1333/2010, n. 5078/2011).
4) La decisione della CTR, nel ritenere e dichiarare
che la definizione ai fini dell’imposta di registro,
non può esplicare efficacia ai fini delle imposte
dirette,

senza

verificare,

alla

stregua

della

documentazione in atti, se gli elementi dalla stessa
desumibili erano idonei a superare e vincere la
presunzione derivante dalla definizione del valore ai
fini dell’imposta di registro, non appare in linea con
il trascritto principio.
5) – La decisione impugnata giustifica, dunque, le
formulate doglianze, per cui si propone, ai sensi degli
artt. 375 e 380 bis cpc, la trattazione in camera di
consiglio e la definizione del ricorso, con il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
4

l’ordinamento a provare il fatto posto a base

causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto;

in altra sezione della CTR del Molise, procederà al
riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Molise.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014

5

Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa

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