Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4114 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1129/2016 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Fiammetta

11, presso lo studio dell’avvocato Italia Salvatore, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zanchetta Riccardo

Maria, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Val-Ent Trading E Investimentos Sociedade Unipessoal Lda, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Francesco Denza 50/a, presso lo studio dell’avvocato

Perticone Luca, che la rappresenta e difende; giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Airain Servicos De Consultadoria E Marketing Sociedade Unipessoal

Lda;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14566/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 5/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letto il ricorso di T.E. che ricorreva per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 14566/14 (a definizione del procedimento r.g. 40468/12 in opposizione a decreto ingiuntivo), all’esito del giudizio di appello che, ex art. 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame;

letto il controricorso di Val-Ent Trading e Investimentos Sociedade Unipessoal Lda;

visto l’atto di rinuncia, a seguito di trattative, agli atti del presente giudizio da parte di T.E. che ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso;

rilevato che il medesimo atti di rinuncia non risulta notificato, ma che è necessario provvedere alla sua notifica al controricorrente.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notifica dell’atto di rinuncia alla parte controricorrente costituita entro 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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