Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4114 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1129/2016 proposto da:
T.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Fiammetta
11, presso lo studio dell’avvocato Italia Salvatore, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zanchetta Riccardo
Maria, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Val-Ent Trading E Investimentos Sociedade Unipessoal Lda, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Francesco Denza 50/a, presso lo studio dell’avvocato
Perticone Luca, che la rappresenta e difende; giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Airain Servicos De Consultadoria E Marketing Sociedade Unipessoal
Lda;
– intimato –
avverso la sentenza n. 14566/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 5/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/10/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Letto il ricorso di T.E. che ricorreva per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 14566/14 (a definizione del procedimento r.g. 40468/12 in opposizione a decreto ingiuntivo), all’esito del giudizio di appello che, ex art. 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame;
letto il controricorso di Val-Ent Trading e Investimentos Sociedade Unipessoal Lda;
visto l’atto di rinuncia, a seguito di trattative, agli atti del presente giudizio da parte di T.E. che ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso;
rilevato che il medesimo atti di rinuncia non risulta notificato, ma che è necessario provvedere alla sua notifica al controricorrente.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notifica dell’atto di rinuncia alla parte controricorrente costituita entro 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020