Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4113 del 20/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4113 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 19276-2017 proposto da:
PERROTTA DAMIANO RICORSO NON DEPOSITATO AL
8/8/2017;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 7452/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 25/11/2016;
Data pubblicazione: 20/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Presidente Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Ric. 2017 n. 19276 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-
Fatto e diritto
Il ricorso proposto da Perrotta Damiano nei confronti di Agenzia delle Entrate, avverso
la sentenza in epigrafe, notificato il 12/6/2017, non risulta depositato nei termini di cui
all’art. 369 c.p.c. giusta certificazione della Cancelleria Centrale dell’8/8/2017 .
ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi €.
2
oltre spese prenotate a debito.
.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater
decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi €
2.
932:2,0-5
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater
decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore imp o a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della