Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4113 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4113 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Impugnazione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
MONTALTI MARCELLO residente in Castiglione

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.70/12/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna Sezione n. 12, in data
30.06.2010, depositata il 29 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 20/02/2014

Udito, pure, l’Avv. Alessio Maddalo dell’Avvocatura
Generale dello Stato, per la ricorrente;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l – E’

chiesta la

cassazione della

sentenza

n.70/12/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna,
Sezione n.12, il 30.06.2010 e DEPOSITATA il 29.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto dall’Agenzia Entrate, confermando la decisione
di primo grado, che aveva dichiarato illegittime le
cartelle notificate al contribuente e relative agli
anni dal 1990 al 1994, stante la circostanza che
l’accertamento posto a base delle stesse era stato
notificato solo al curatore fallimentare e non anche ad
esso contribuente, che non aveva avuto la possibilità
di difendersi.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione,
per violazione o falsa applicazione degli artt.2291
c.c., 42, 43 e 44 del R.D. n.267 del 16.03.1942.
3 – Il contribuente non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La Commissione di appello ha, in buona sostanza,
ritenuto fondata la domanda del contribuente nel
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.28273/2011 è stata

presupposto che le iscrizioni a ruolo impugnate non
fossero state precedute, nei termini di legge, dalla
notifica dei prescritti atti prodromici.
5 – Le doglianze espresse dalla ricorrente Agenzia, non

dell’impugnata decisione, che, sembra, in linea con
principi che costituiscono espressione di un ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’

stato,

infatti,

affermato

(Cass.

SS.UU.

n.16412/2007) che “La correttezza del procedimento di
formazione della pretesa tributaria è assicurata
mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo
una progressione di determinati atti, con le relative
notificazioni, destinati, con diversa e specifica
funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di
conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di
rendere possibile per questi ultimi un efficace
esercizio del diritto di difesa. Nella predetta
sequenza, l’omissione della notificazione di un atto
presupposto costituisce vizio procedurale che comporta
la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale
nullità può essere fatta valere dal contribuente
mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice
vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo
esposto all’eventuale successiva azione
3

appaiono in grado di incrinare il tessuto argomentativo

dell’amministrazione, esercitatile soltanto se siano
ancora aperti i termini per l’emanazione e la
notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare
cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per

conseguenza che spetta al giudice di merito – la cui
valutazione se congruamente motivata non sarà
censurabile in sede di legittimità – interpretare la
domanda proposta dal contribuente al fine di verificare
se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto
consequenziale in base all’una o all’altra opzione.
L’azione può essere svolta dal contribuente
indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o
del concessionario e senza che tra costoro si realizzi
una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo
rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato
in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente
creditore”.
E’,

stato, altresì, precisato che “L’accertamento

tributario,

se inerente a crediti i cui presupposti

si siano determinati prima della dichiarazione di
fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta
in cui tale dichiarazione e’ intervenuta, deve essere
notificato non solo al curatore – in ragione
della

di

partecipazione
4

detti

crediti

al

contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la

concorso fallimentare,

o,

comunque,

della

loro

idoneita’ ad incidere sulla gestione delle attivita’
e dei beni acquisiti al fallimento – ma anche al
contribuente, il quale non e’ privato, a seguito

di soggetto passivo del rapporto tributario e resta
esposto ai riflessi, anche di carattere
sanzionatorio, che conseguono alla definitivita’
dell’atto impositivo; ne consegue che il fallito,
nell’inerzia degli organi fallimentari ed a
prescindere dalla valutazione da essi compiuta sul
predetto accertamento, e’ eccezionalmente abilitato
ad esercitare egli stesso tale tutela, una volta che
abbia piena cognizione anche dei motivi della pretesa
tributaria” (Cass. n.2910/2009, n. 4235/2006).
6) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei
richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di rigettare il ricorso, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
5

della dichiarazione di fallimento, della sua qualita’

relazione;
Considerato che, alla relativa stregua, il ricorso va
respinto;
Considerato che non sussistono i presupposti per una

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il

esidente

pronuncia sulle spese;

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