Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4113 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 32392/2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in Cosenza, via Giuseppe

Campagna, n. 18, presso lo studio dell’avv. Silvana Guglielmo, che

lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale in

atti, domiciliato c/o Avv. Edoardo Spighetti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 2986/2018 del Tribunale di Catanzaro depositato

il 22/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/10/2019 dal Consigliere relatore Ubalda Macrì.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda del ricorrente, nato in Ghana, di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Crotone in data 22 settembre 2017.

2. Il ricorrente impugna per cassazione il predetto decreto sulla base di cinque motivi.

2.1. Con il primo lamenta la mancata attivazione da parte del Tribunale di poteri istruttori officiosi in considerazione della sua provenienza dal Ghana. Espone che aveva ucciso un suo ex collega di lavoro per difendersi nell’ambito di una lite anche con altri ex colleghi dovuta a motivi economici, che il fratello gli aveva consigliato di scappare per sottrarsi alla giustizia e che la madre e la moglie erano state costrette ad abbandonare la città d’origine perchè perseguitate dai predetti ex colleghi.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la mancata audizione nonostante l’assenza della videoregistrazione.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, per non aver citato le informazioni della Commissione asilo sul Ghana.

2.4. Con il quarto motivo allega la violazione dell’art. 14, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 251 del 2007 e ricostruisce la situazione geopolitica del Ghana.

2.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 2 Cost., artt. 3 e 8 CEDU. Insiste sulla vulnerabilità e ricorda che il riferimento alla dignità personale ed alle esigenze di vita privata era importante perchè sanciva l’indipendenza dell’istituto della protezione umanitaria rispetto ad un’indagine collegata alla violazione di diritti alla vita ed all’incolumità personale, rilevanti ai fini del riconoscimento dell’asilo o della protezione sussidiaria.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza.

Sebbene con sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815, questa Sezione abbia affermato che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero, questa stessa Sezione, con sentenza n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473-01, seguita da due successive ordinanze della Sezione 6, la n. 17076/2019, Rv. 654445 e la n. 14148/2019, Rv. 654198, ha sostenuto che, allorquando il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, nè rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa. Il contrasto giurisprudenziale che si sta profilando non consente la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, apparendo piuttosto opportuna la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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