Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4113 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25981-2009 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma in Corso Trieste

n. 185, presso l’avv. Versace Raffaele, rappresentato e difeso

dall’avv. Di Palma Vincenzo per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5660/2008 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 17.11.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.11.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Fedeli Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- C.M. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a.. Rigettata la domanda, il lavoratore proponeva appello.

2.- La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 17.11.08, osservava che il contratto era stipulato per il periodo 19.12.01-11.1.02 in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.

Riteneva, altresì, che con il successivo accordo 18.1.01 le parti stipulanti avevano convenuto che i processi di ristrutturazione aziendali erano ancora in corso e che sarebbero stati affrontati con il ricorso ai contratti a tempo determinato stipulati nel rispetto della disciplina del c.c.n.l. 11.1.01, avente validità fino al 31.12.01; considerato che la riorganizzazione prescindeva dalle esigenze dei singoli uffici e aveva riferimento all’azienda nel suo complesso, il giudice di merito riteneva esistenti i presupposti giuridici e di fatto necessari per la stipula del contratto e rigettava l’impugnazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione C.. Rispondeva con controricorso Poste Italiane s.p.a..

Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione, che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

4.- C. deduce violazione della L. n. 230 del 262 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 e carenza di motivazione, sostenendo che Poste Italiane aveva motivato l’assunzione a termine con la necessità di far fronte ad “esigenze tecniche, organizzative della struttura operativa ove parte ricorrente viene assegnata, connesse anche al maggior traffico postale del prossimo periodo natalizio”; pertanto, la motivazione offerta dalla Corte di merito sarebbero inconferente, avendo preso in considerazione una fattispecie diversa da quella dedotta in causa per la quale, invece, non sussistendo i requisiti di legittimità previsti dalla norma collettiva, avrebbe dovuto darsi prova specifica della fattispecie di fatto giustificativa dell’assunzione a termine alla luce della L. n. 230 del 1962.

5.- Prima di procedere all’esame dei mezzi di impugnazione, deve rilevarsi che la Corte di merito ha dato atto che il contratto a termine tra Poste Italiane s.p.a. e C. era stato stipulato per soddisfare le “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione … pure con riferimento al maggior traffico postale del prossimo periodo natalizio”, affermando altresì la legittimità dell’apposizione della ulteriore ragione di assunzione, pervenendo alla conclusione che “la dizione adottata nella presente fattispecie è … tale da configurare una unica causale che sostanzialmente può riassumersi come collegata ad esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione e comportanti il riposizionamento delle risorse sul territorio anche in conseguenza di innovazioni, tecnologiche o di servizio”.

Tale reductio ad unum di due ragioni legittimanti l’apposizione del termine (peraltro di per sè legittima, in quanto la loro contemporanea indicazione non è ritenuta fonte di incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, v. Cass. 17.6.08 n. 16396), non è contestata dall’odierno ricorrente ed, anzi, dallo stesso non è neppure considerata.

6.- Tanto premesso, con riferimento alla doglianza in punto di violazione della L. n. 230 e della L. n. 56, in relazione alla motivazione espressa dal giudice di merito, deve rilevarsi che con riferimento all’art. 25 del CCNL 11.1.01 – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del CCNL 26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificità del settore produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni. L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica l’interpretazione che l’accordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).

In base a questa impostazione non è richiesta, dunque, la prova che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni cui il dipendente fu destinato furono adottate in concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18.1.01 (peraltro non considerato dalla sentenza impugnata). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale primi di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate pia renani… Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le OO.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina patrizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 – è stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti, (v. al riguardo la già richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

7.- In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 (trenta) ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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