Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4113 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 17/02/2021), n.4113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24304-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PUMA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE n.

78/2, presso lo studio dell’avvocato SILVANA MELIAMBRO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA ARMELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 798/9/2019 della COMMSSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

Con sentenza nr 798/2019 la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della CTP di Milano con cui era stato accolto il ricorso della Puma Italia s.r.l. nei riguardi del diniego di rimborso in relazione all’istanza di rifusione dei costi della fideiussione imposta dal giudice e sostenuti dalla contribuente per ottenere la sospensione del pagamento del tributo.

Il Giudice di appello rilevava che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 8, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare i costi della fideiussione che aveva dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

Osservava che la portata immediatamente precettiva della norma impone, all’Amministrazione di effettuare il suddetto rimborso a prescindere dall’emanazione dei decreti attuativi.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso illustrato da memoria la società Puma s.r.l.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Dogane lamenta la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38-bis, là dove il giudice d’appello ha riconosciuto in capo alla contribuente il diritto al rimborso pur in assenza di un accertamento definitivo in merito alla non debenza dell’imposta o alla debenza in misura inferiore.

Sostiene che la decisione della CTR di Milano nr 150/2013 passata in giudicato non aveva statuito alcunchè in merito alla pretesa tributaria limitandosi a decidere sulla questione pregiudiziale della incompetenza dell’Ufficio ad emettere gli avvisi.

Osserva inoltre che non era stato adottato il Regolamento di attuazione prescritto dallo Statuto, art. 8, comma 6, in merito alle modalità del riconoscimento del diritto al rimborso.

Il motivo è infondato.

Sul punto questa Corte,con sentenza 5 agosto 2015, n. 16409, ha già avuto occasione di stabilire che la L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 4, che impone all’amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perchè l’espressione “ha dovuto richiedere” si deve intendere non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).

La norma in esame (comma 4), in base al suo tenore testuale, ha natura immediatamente precettiva, prevedendo il diritto al rimborso del costo delle fideiussioni richieste dal contribuente nei casi indicati e imponendo all’amministrazione finanziaria l’obbligo di provvedere quando sia definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella accertata: si tratta di una disciplina in sè sufficientemente compiuta – essendo stabiliti i presupposti dell’insorgenza del diritto al rimborso, il suo oggetto, il soggetto tenuto a provvedere e il soggetto avente diritto -, tale da attribuire al contribuente un diritto soggettivo perfetto, posto a tutela della sua integrità patrimoniale;

b) a fortiori ciò vale considerando che la norma è contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente, il cui art. 1 stabilisce, al comma 1, che “le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3,23,53 e 97 Cost., costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”, con le conseguenze che dalla anzidetta clausola rafforzativa derivano, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 18184 del 2013), in tema di esegesi di buona parte delle disposizioni medesime, tra le quali, indubbiamente, quella in esame;

c) l’omessa emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6, non è idonea, pertanto, ad impedire l’operatività immediata della norma, considerando che le disposizioni di attuazione ivi contenute non possono che riguardare, data la rilevata compiutezza della disciplina primaria, aspetti di natura meramente pratico-operativa, la cui mancata regolamentazione non può ritenersi ostativa all’esecuzione del rimborso;

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso dall’Agenzia, si pone in linea con quest’indirizzo anche Cass. 28 agosto 2013, n. 19751, che ha riconosciuto portata generale al diritto al rimborso dei costi per le polizza fideiussorie indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria “(sia che la stessa debba individuarsi con riferimento al credito d’imposta vantato dal contribuente, sia che debba invece individuarsi, come nella specie, con riferimento ai costi sopportati per il rilascio di una polizza fideiussoria a prima richiesta)”.

Una diversa opzione in effetti frustrerebbe l’esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale.

Il diritto al rimborso dei costi sostenuti per la polizza fideiussoria è legato alla definitività dell’accertamento della non debenza del tributo sia che questa dipenda da vizi procedurali o da vizi sostanziali.

Nella specie la CTR della Lombardia con sentenza n. 150/2013 ha confermato la sentenza di annullamento dell’avviso di rettifica emessi dall’Ufficio delle Dogane per difetto di competenza territoriale.

A seguito dell’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia del giudice di appello l’obbligazione doganale si è estinta con la restituzione da parte dell’Ufficio della garanzia all’Istituto di credito emittente, come dà atto la stessa ricorrente nella parte narrativa del ricorso.

In questo quadro correttamente la CTR ha ritenuto che ai sensi del richiamato art. 8, dovessero essere rimborsati alla contribuente i costi sopportati per la polizza fideiussoria che era stata posta come condizione per sospendere l’esecuzione esattoriale promossa dall’Agenzia delle Dogane.

Nè del resto l’Amministrazione ha mai affermato in sede di ricorso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa impositiva annullata per effetto delle richiamate pronunce.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 4000,00 oltre spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

 

 

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