Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4113 del 16/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.16/02/2017),  n. 4113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12033-2014 proposto da:

O.M.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE

POZZOLI, ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MATICA SYSTEM S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

MATICA SYSTEM S.P.A. già MATICA SYSTEM S.R.L. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio

dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERNANDO PEPE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

O.M.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE

POZZOLI, ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 50/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/02/2014 R.G.N. 28/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito l’Avvocato LOLLINI SUSANNA per delega Avvocato POZZOLI CESARE;

udito l’Avvocato PICCOLO GIUSEPPE per delega Avvocato PEPE FERNANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22.9.2010 al Tribunale di Bologna O.M.S., dipendente dal gennaio 2004 della società MATICA SYSTEM (in prosieguo, per brevità, MATICA) srl, con qualifica ultima di dirigente, impugnava il licenziamento intimatogli con lettera del 17.11.2009 deducendone la illegittimità, inefficacia, ingiustificatezza e chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento della indennità di preavviso (Euro 198.740,37) e della indennità supplementare nella misura massima (Euro 582.632,90) ed al risarcimento del danno professionale, all’immagine, biologico, alla vita di relazione e morale, oltre accessori.

Esponeva che il licenziamento era seguito alle due contestazioni del (OMISSIS), aventi ad oggetto:

– la prima contestazione, il contenuto delle comunicazioni mails:

– inviate ad alcuni dipendenti della filiale di (OMISSIS) alle date del (OMISSIS), ingiuriose ed offensive dei destinatari;

– ricevute da parte di un cliente della società, sig. W.A. il (OMISSIS), dalle quali risultava lo svolgimento di una attività in concorrenza con la società e, comunque, in violazione delle direttive aziendali ed esorbitante dalle attribuzioni;

inviata al presidente del Cda della società, Dott. C., in data 4.11.2009, contenente affermazioni non veritiere.

– la seconda contestazione, la lesione dell’immagine del Presidente del CdA commessa con le giustificazioni rese rispetto al precedente addebito disciplinare.

Con sentenza del 10.9.2012 – nr. 1004/2012 – il giudice del lavoro accoglieva la domanda, dichiarando la assenza della giusta causa e del giustificato motivo e condannando il datore di lavoro a corrispondere la indennità di preavviso, la indennità supplementare, il supplemento del TFR; respingeva le ulteriori domande.

Con sentenza del 16 gennaio – 14 febbraio 2014 (nr. 946/2014) la Corte di Appello di Bologna, pronunziando sull’appello principale di MATICA spa (già srl) e sull’appello incidentale del lavoratore, dichiarava il licenziamento giustificato, così rigettando la domanda di pagamento della indennità supplementare; rigettava nel resto l’appello principale nonchè l’appello incidentale, confermando la sentenza di primo grado in punto di indennità sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul TFR.

La Corte territoriale evidenziava preliminarmente la formazione del giudicato interno sul rigetto della domanda risarcitoria.

Sotto il profilo degli asseriti vizi formali della procedura di licenziamento rilevava che le due contestazioni del 5.11.2009 e dell’11.11.2009 riportavano le singole condotte addebitate nonchè l’integrale contenuto dei documenti (comunicazioni via mails e lettera di giustificazione) attraverso i quali la condotta si era realizzata.

La contestazione era tempestiva, giacchè dagli atti risultava che la società MATICA aveva avuto contezza del clima esistente nella filiale di (OMISSIS) soltanto a seguito della denunzia dei dipendenti della filiale nei confronti del dirigente nell’ottobre 2009 ed aveva inoltrato la contestazione, all’esito delle preliminari verifiche, nel mese successivo.

Nel merito, la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identificava nel più rigoroso concetto di giusta causa o giustificato motivo legittimante il licenziamento dei dipendenti privi di qualifica dirigenziale, potendo rilevare qualsiasi motivo giuridicamente apprezzabile idoneo a turbare il più stretto rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Le espressioni rivolte in più occasioni dall’ O. nei confronti di alcuni sottoposti denotavano una condotta inurbana nonchè offensiva e denigratoria della dignità dei dipendenti (etichettati come “incompetenti”, “incapaci”, “non professionali”, “lavativi”) e ciò aveva impedito loro di lavorare in un ambiente sereno.

Tale condotta – ripetuta nel tempo e nei confronti di più persone- era da sola idonea a giustificare il licenziamento in ragione del ruolo aziendale dell’ O., direttore commerciale Italia ed estero.

In presenza di un licenziamento sorretto da giustificatezza, la Matica doveva erogare unicamente la indennità sostituiva del preavviso e la relativa differenza sul TFR.

Risultavano assorbiti gli ulteriori motivi dell’appello nonchè l’appello incidentale (in punto di quantificazione della indennità supplementare).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso O.M.S., articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso la società MATICA spa, che ha altresì proposto ricorso incidentale strutturato in due motivi, cui il ricorrente ha resistito con controricorso.

La società MATICA spa ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto violazione e falsa applicazione del L. n. 300 del 1970, art. 7 in relazione alla statuizione di immediatezza delle contestazioni disciplinari.

Il ricorrente, premesso che la prova della tempestività della contestazione grava interamente a carico del datore di lavoro e che deve essere tanto più rigorosa quanto maggiore è il lasso di tempo intercorso rispetto al verificarsi dal fatto contestato, ha censurato la sentenza per avere ritenuto legittime le due contestazioni disciplinari del 5 e dell’11 novembre 2009:

– senza precisare quale fosse la “prima tipologia di addebito”, cui veniva dichiaratamente limitato l’esame;

– senza esplicitare l’iter logico in base al quale la verifica di tempestività riguardava le sole mails spedite nel settembre 2008 e nell’ottobre 2007 (ai signori A. e M.), riportate nella contestazione disciplinare del 5.11.2009.

Ha lamentato che la società non aveva assolto all’onere di provare di non avere avuto conoscenza dei fatti contestati anteriormente alla denunzia dei colleghi di lavoro, nell’ottobre 2009 o, comunque, di non essere stata in grado di conoscerli; nella memoria difensiva depositata nel primo grado la società aveva, anzi, affermato di avere già invitato il dirigente, prima della contestazione, a tenere una condotta collaborativa con i colleghi dell’area commerciale, avendone ricevuto lamentele.

Peraltro la comunicazione e.mail del 25.9.2009 oggetto della contestazione disciplinare era stata inviata per conoscenza anche al Presidente del CdA, Dott. C..

Il ricorrente ha dedotto la tardività anche della contestazione relativa alla corrispondenza via mail intercorsa il 5 giugno 2009 con il sig. W.A., posto che il Dott. C. ne era a conoscenza per averne ricevuto copia.

Ha assunto che la eventuale mancata conoscenza dei fatti tardivamente contestati sarebbe stata comunque ascrivibile ad un colpevole comportamento omissivo del datore di lavoro ovvero dei colleghi destinatari delle mails.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui è diretto a contestare la tempestività di addebiti che non sono stati esaminati in sentenza.

La motivazione della Corte territoriale è dichiaratamente relativa soltanto ad una parte degli addebiti contestati, indicati in sentenza come “prima tipologia di addebito”.

Con la suddetta locuzione si identificano in maniera chiara nella decisione qui impugnata le offese ed insinuazioni contenute nelle mails inviate dall’ O. al personale della filiale diretta (di (OMISSIS)), come risulta:

– dalla classificazione delle condotte addebitate contenuta nel precedente passaggio motivazionale del decisum, sulla specificità della contestazione (foglio (OMISSIS) della sentenza);

– dallo sviluppo successivo della motivazione, che esamina – in merito alla “giustificatezza” del licenziamento- unicamente le condotte tenute dal ricorrente nei confronti dei suoi sottoposti. Il giudice del merito, come apertamente dichiarato nella premessa della motivazione, non ha espresso dunque alcuna valutazione di tempestività/intempestività rispetto alle contestazioni:

– di svolgimento di attività in concorrenza con il datore di lavoro (addebito fondato sulla comunicazioni via mails del (OMISSIS));

– di affermazione di fatti non veritieri nella mail diretta al Presidente del CdA in data 4.11.2009;

– di offesa della persona del legale rappresentante nella lettera di giustificazioni del 10.11.2009.

Tale omissione si spiega in ragione del fatto che la “prima tipologia di addebito” è stata ritenuta dal giudice dell’appello in sè idonea a giustificare il licenziamento, assorbendo così l’esame delle altre contestazioni.

La inammissibilità sul punto del motivo deriva dal rilievo che il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, il cui oggetto è limitato, da un lato, dalle precise statuizioni della sentenza, dall’altro dagli specifici motivi di impugnazione sicchè la censura non può fondarsi su statuizioni non rinvenibili nella decisione.

Le censure superano, dunque, il preliminare vaglio di ammissibilità soltanto in riferimento agli addebiti concernenti le mails offensive inviate dall’ O. al personale della filiale diretta, unici esaminati in sentenza.

In questi limiti il motivo è infondato.

Correttamente la Corte di merito ha valutato la tempestività della contestazione in riferimento al momento (ottobre 2009) in cui il personale addetto alla filiale aveva manifestato il proprio disagio al datore di lavoro, chiedendone l’intervento; tale giudizio è conforme al principio, ripetutamente affermato da questa Corte e qui condiviso, secondo cui la tempestività della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dal momento dell’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10356; n. 26304/14; nr. 25070/2013; 20823/2013; n. 23739/2008, n. 21546/2007).

La individuazione del momento storico della conoscenza da parte del datore di lavoro dell’illecito disciplinare contestato è invece un giudizio di fatto, che avrebbe potuto essere censurato in questa sede soltanto nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (nella vigente formulazione, applicabile ratione temporis) ovvero indicando un eventuale fatto storico, controverso e decisivo, non esaminato dal giudice del merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del CCNL per le aziende industriali in riferimento alla nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente ed in riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 7.

Con il motivo il ricorrente ha assunto che la indagine sulla “giustificatezza” del licenziamento avrebbe dovuto essere limitata agli unici addebiti tempestivi ovvero quelli inerenti:

– alla comunicazione inviata via mail in data 4.11.2009 al Presidente del Cda, Dott. C.;

– alle offese dirette al Dott. C. nella lettera di giustificazioni del 10.11.2009.

Rispetto ai predetti addebiti era evidente la mancanza di giustificazione del licenziamento, trattandosi di due episodi privi di rilievo disciplinare; comunque, anche le mails inviate ai collaboratori della filiale non avevano contenuti denigratori e dovevano leggersi nel complessivo scambio di corrispondenza intervenuto con i dipendenti interessati.

Il motivo è inammissibile.

Come già rilevato in riferimento al primo motivo, con il ricorso in cassazione il ricorrente è tenuto a censurare specifiche affermazioni della sentenza in ragione di specifici vizi: il licenziamento è stato ritenuto giustificato dal giudice dell’appello rispetto alle mails inviate dall’ O. ai dipendenti della filale diretta nel settembre 2007, nell’ottobre 2008 e nel settembre 2009; è questo il giudizio censurabile, non anche quello relativo ad addebiti diversi e non esaminati in sentenza (i contenuti della mails inviate al Presidente del CdA alle date del 4 e 10 novembre 2009).

Quanto agli addebiti esaminati in sentenza, la denunzia di violazione della norma dell’art. 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali non riporta il contenuto della previsione collettiva che si assume violata nè indica per quale ragione il giudice dell’appello avrebbe malamente interpretato la disposizione collettiva.

La inammissibilità discende dunque dalla violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4; del pari è rimasto inadempiuto l’onere di provvedere al deposito, unitamente al ricorso, del testo integrale del contratto collettivo, previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4, (Cassazione civile, sez. un., 23/09/2010, n. 20075).

Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto, procedendosi così all’esame del ricorso incidentale della società MATICA spa.

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella esistenza di una giusta causa di licenziamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società MATICA ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in via alternativa rispetto al precedente motivo, nullità della sentenza per omessa pronunzia sul motivo di gravame proposto in ordine alla esistenza della giusta causa del licenziamento.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.

Per quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, la Società MATICA aveva censurato con il ricorso in appello la omessa valutazione da parte del Tribunale del fatto contestato con la lettera dell’11.11.2009 (secondo motivo d’appello) nonchè il mancato accertamento della giusta causa del licenziamento, evidenziando solo in subordine come il licenziamento dovesse ritenersi comunque giustificato (terzo motivo d’appello).

Il giudice dell’appello ha del tutto omesso di esaminare la domanda concernente la esistenza della giusta causa di licenziamento, domanda che non poteva ritenersi assorbita dalla ritenuta “giustificatezza” del licenziamento, giacchè quest’ultima statuizione ha determinato la condanna del datore di lavoro al pagamento della indennità di preavviso, cui questi non sarebbe stato tenuto nel caso di accertamento della giusta causa (v. sul punto Cass. n. 19074/11 e n. n. 11691/05). L’esame della domanda, omesso dal giudice dell’appello, avrebbe determinato poi la necessità di procedere all’esame del complesso dei fatti addebitati al dirigente (ed in particolare: lo svolgimento di attività in concorrenza, le affermazioni non veritiere contenute nella mail del 4.11.2009, l’offesa al legale rappresentante nelle difese dl 10.11.2009) e non di una sola tipologia di addebiti (la condotta tenuta verso i sottoposti).

Il ricorso incidentale deve essere pertanto accolto, la sentenza cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, affinchè provveda all’esame della domanda la cui trattazione è stata omessa.

Resta assorbito l’esame del primo motivo di ricorso incidentale.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA