Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4113 del 09/02/2022
Cassazione civile sez. un., 09/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28912/2019 proposto da:
REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ZANLUCCHI,
TITO MUNARI, ed EZIO ZANON;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BOVOLONE, COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO, COMUNE DI
OPPEANO, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso
lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, rappresentati e difesi
dall’avvocato MATTEO CERUTI;
INERTECO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUIGI BIONDARO;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI SOLA RIZZA, COMUNE DI ZEVIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1423/2019 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA,
depositata il 01/03/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:
– la Regione Veneto con la Delib. Giunta n. 175 del 2016, sulla base del parere n. 552/2015 espresso dalla Commissione regionale per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.), aveva espresso favorevole giudizio sull’impatto ambientale del progetto presentato dalla Inerteco s.r.l., riguardante l’ampliamento di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi sito in territorio del Comune di (OMISSIS), con contestuale bonifica di una cava sita in territorio del Comune di (OMISSIS), previa modifica dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
– i Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone impugnarono i predetti atti amministrativi davanti al T.A.R. per la Regione Veneto, il quale disattendeva la domanda;
– i ricorrenti insorsero davanti al Consiglio di Stato per la riforma della decisione di primo grado;
– il Consiglio di Stato, con la sentenza che qui viene in esame, accolta l’impugnazione, annullò gli atti amministrativi denunciati;
ritenuto che la Regione Veneto ricorreva avverso la sentenza del Consiglio di Stato sulla base di due motivi e che degli intimati resistevano con unitario controricorso i Comuni di San Giovanni Lupatoto, di Oppeano e di Bovolone, i quali, inoltre, depositavano tardivamente memoria illustrativa, nonché documenti; che, inoltre, con atto qualificato controricorso la s.r.l. Inerteco si era riservata di “successivamente dedurre ed argomentare nel rispetto dei termini e delle forme di rito”;
osserva:
1. E’ pervenuta in data 18 novembre 2021 dichiarazione di rinuncia al ricorso, in calce alla quale il legale della Inerteco ha prestato adesione. Nessuna formale adesione hanno, invece, manifestato i Comuni controricorrenti (va osservato che l’annotazione d’adesione in calce all’atto di rinuncia, evidentemente predisposta dalla rinunciante, non consta essere stata firmata – analogicamente o digitalmente – dall’avv. Matteo Cerruti, difensore e procuratore dei predetti enti).
2. Ciò posto, il giudizio di cassazione deve dichiararsi estinto e la rinunziante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti non accettanti; spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo di cassazione per intervenuta rinuncia e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022