Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4112 del 20/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4112 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 20/02/2014
Motivazione omessa
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORMICHELLA GAETANO residente a Roma, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del ricorso,
dall’Avvocato Marco Stefano Marzano, elettivamente
domiciliato nel relativo studio in Roma, Via Sabotino,
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RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, nei cui Uffici è domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.184/10/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 10, in data 15.07.2010,
depositata il 12 ottobre 2010;
U, 4 C7.-,
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24347/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.184/10/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Roma Sezione
n.10, il 15.07.2010 e DEPOSITATA il 12.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e riformato la decisione
di primo grado, ritenendo e dichiarando legittimo il
diniego di rimborso IVA degli anni 1994 e 1995, per
maturata decadenza ex art. 21 comma 2 ° u.p. del
D.Lgs.n.546/1992, non avendo il contribuente presentato
la domanda di restituzione nel termine biennale.
2 – Il contribuente, censura l’impugnata decisione,
sulla base di quattro mezzi.
3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La Commissione di appello ha riformato il decisum
dei Giudici di prime cure, rilevando la mancata
produzione della dichiarazione IVA degli anni 1994 e
1995. aggiungendo che la mancata presentazione della
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
domanda di rimborso entro il termine biennale di cui
all’art.21 c.2 ° del D.Lgs. n.546/1992 legittimava il
diniego di rimborso, ed affermando che la riscontrata
dichiarazione di cessazione dell’attività, non poteva
5 – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,
tenendo conto di principi, espressione di consolidato
orientamento giurisprudenziale.
E’ stato, in vero, affermato che “In tema di IVA,
l’art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel
disciplinare
il
espressamente
contribuente al rimborso dell’imposta
eccedenza
pur
facendo
in
versata
cessazione dell’attivita’,
caso di
in
diritto del
riferimento
alle
della
risultanze
presentata dal contribuente,
dichiarazione
non
subordina l’esercizio di tale diritto al rispetto di
esempio
particolari adempimenti formali, come ad
del
l’esposizione
in
credito
una valida e
tempestiva dichiarazione” (Cass. n.13920/2011).
Costituisce, d’altronde, ius receptum che “ricorre il
vizio
di
denunziabile
dell’art.360,
omessa
in
motivazione
di
sede
comma
I
n.5
della
legittimità,
cpc,
nella
sentenza,
ai
sensi
duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
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costituire presupposto per la restituzione.
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
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Le argomentazioni predette, poste a base
dell’impugnata decisione, appaiono inadeguate a dare
contezza del percorso decisionale; risultano, infatti,
pretermessi fatti indicati in ricorso e rilevanti agli
effetti decisionali, non essendo evidenziati i concreti
elementi presi in considerazione, per affermare
l’irrilevanza della dichiarazione di cessazione
attività, ed il relativo collegamento con il maturato
convincimento, né spiegate le ragioni per le quali,
dopo avere, nella narrativa in fatto (pag.2 righe 4 e
5) evidenziato che “il contribuente aveva indicato
nelle dichiarazioni 1995, 1996 e 1997″ il credito IVA
in questione, nella parte motiva è stato, invece,
affermato che dagli atti di causa non si evinceva la
presentazione della dichiarazione IVA.
7 – Si propone, allora, di trattare la causa in camera
di consiglio e di definirla, sulla base dei richiamati
principi, con l’accoglimento dei primi due motivi del
ricorso, per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri.
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sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, l’atto di mera
costituzione dell’Agenzia Entrate, nonché gli altri
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che, alla relativa stregua, vanno accolti i
primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, e,
quindi, in relazione, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al
riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il P e idente
atti di causa;