Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4112 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 25423/2018 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in Cosenza, via Giuseppe

Campagna, n. 18, presso lo studio dell’avv. Silvana Guglielmo, che

lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale in

atti dom.to c/o Avv. Edoardo Spighetti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 2407/2018 del Tribunale di Catanzaro depositato

l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2019 dal Consigliere relatore Dott. Ubalda

Macrì.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda del ricorrente, nato in Nigeria, di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Crotone in data 4 dicembre 2017.

2. Il ricorrente impugna per cassazione il predetto decreto sulla base di cinque motivi.

2.1. Con il primo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2. Premesso che era scappato dalla Nigeria, dove aveva provocato un incendio colposo nella sua abitazione che aveva cagionato la morte di uno dei suoi figli, e che non era in grado di risarcire il danno al padrone di casa le cui reazioni temeva, lamenta in particolare che il Tribunale non aveva indagato le questioni della regione di provenienza, l’effettiva possibilità di essere tutelato nel suo Paese, la disponibilità di mezzi economici e l’eventuale possibilità di difendersi, oltre al rischio della violenza e delle minacce dei privati per il preteso risarcimento dei danni. Sotto questo profilo, segnala che la protezione sussidiaria non richiedeva che il rischio di danno grave fosse dipeso da ragioni di tipo particolare.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la mancata audizione nonostante l’assenza della videoregistrazione.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, per non aver citato le informazioni della Commissione asilo sulla Nigeria.

2.4. Con il quarto motivo allega la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) e ricostruisce la situazione geopolitica della Nigeria.

2.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 2 Cost., artt. 3 e 8 CEDU. Insiste sulla vulnerabilità e ricorda che il riferimento alla dignità personale ed alle esigenze di vita privata era importante perchè sanciva l’indipendenza dell’istituto della protezione umanitaria rispetto ad un’indagine collegata alla violazione di diritti alla vita ed all’incolumità personale, rilevanti ai fini del riconoscimento dell’asilo o della protezione sussidiaria.

2.6. Presenta una memoria pervenuta tardivamente a mezzo posta il 26 settembre 2019.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza.

Sebbene con sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815, questa Sezione abbia affermato che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero, questa stessa Sezione, con sentenza n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473-01, seguita da due successive ordinanze della Sezione 6, la n. 17076/2019, Rv. 654445 e la n. 14148/2019, Rv. 654198, ha sostenuto che, allorquando il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, nè rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa. Il contrasto giurisprudenziale che si sta profilando non consente la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, apparendo piuttosto opportuna la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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