Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4112 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25457-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,
presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e
difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.B., elettivamente domiciliato in Roma presso la
Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Gallo Giovanni per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonchè sul ricorso proposto da:
A.B., come sopra rappresentato e difeso;
– ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 164/2008 della Corte d’appello di Salerno,
depositata in data 19.11.2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30.11.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Fedeli Massimo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
A.B. ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 3.1-29.2.00.
Rigettata la domanda e proposto appello dall’ A., la Corte d’appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 19.11.08, accoglieva l’impugnazione.
Considerato che il contratto era stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda, rilevava che le assunzioni per tale causale erano ammesse fino al 30.4.98 – data fissata dalle parti collettive con accordo integrativo 16.1.98 – di modo che per quella in questione, relativa al periodo 3.1-29.2.00, il termine era illegittimamente apposto.
Accoglieva, dunque, la domanda e dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 3.1.00, con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo, compensando le spese di entrambi i gradi.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva A. con controricorso e ricorso incidentale.
Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.
Apostolico ha depositato memoria.
Preliminarmente i due ricorsi vanni riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 27.9.10, dal quale risulta che A. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011