Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4111 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4111 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 20/02/2014

Lavoro dipendente.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GEROLA ENNIA residente a Brescia, rappresentata e
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli
Avvocati Patrizia Ghizzoni e Luca Di Raimondo,
elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in
Roma, Via della Consulta, 50 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, nei cui Uffici è domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.56/63/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n.
63, in data 08.02.2011, depositata il 22 febbraio 2011;
1

5 ,15
17

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Udito, pure, l’Avv. L. Di Raimondo, per la ricorrente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23621/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

– E’

chiesta

la cassazione della

sentenza

n.56/63/2011, pronunziata dalla C.T. R. di Milano
Sezione Staccata di Brescia n.63, 1’08.02.2011 e
DEPOSITATA il 22.02.2011.
Con tale decisione, la Commissione ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate e riformato quella primo grado,
dichiarando non dovuto il chiesto rimborso dell’IRAP
2004, 2005 e 2006 e riconoscendo la legittimità della
pretesa fiscale. Parte contribuente censura l’impugnata
sentenza, per violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 del D.Lgs n.446/1997 e 115 cpc.
2) L’Agenzia non ha svolto difese in questa sede.
3) Le questioni poste dal ricorso, vanno esaminate,
tenendo conto di quanto enunciato dalla Corte di
Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali
si è affermato il principio secondo cui “a norma del
combinato disposto degli artt.2, primo periodo, e 3
2

Non è presente il P.M.

comma

l

lett.c)

del

D.Legs

15.12.1997

n.446,

l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso
dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività

dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede
di legittimità, se congruamente motivato, ricorre
quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma,
il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi,
inserito in strutture organizzative riferibili ad
altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni
strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque
accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
costituisce onere del contribuente che chieda il
rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la
prova dell’assenza delle condizioni
sopraelencate”(Cass. n.3680/2007, 3678/2007,
n.3676/2007, n.3672/2007).
La decisione impugnata sembra fare malgoverno di tale
principio, avendo affermato che l’esborso per lavoro
dipendente, di per sé, fosse condizione sufficiente per
integrare il presupposto impositivo, non considerando
3

non autonomamente organizzata; il requisito

che, in base al trascritto principio, solo il lavoro
dipendente non occasionale,

cioè

strutturalmente

inserito nell’organizzazione del professionista, può
assumere rilievo agli effetti di che trattasi.

causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai
sensi degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base del trascritto principio, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che, alla relativa stregua, il ricorso va
accolto e, quindi, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà
al riesame e quindi,

adeguandosi ai richiamati

principi, deciderà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
4

4) Posta la realtà fattuale, si ritiene, quindi, che la

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

Il Presidente

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