Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4111 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 25401/2018 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in Cosenza, via Giuseppe

Campagna, n. 18, presso lo studio dell’avv. Silvana Guglielmo, che

lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale in

atti dom.to c/o Avv. Spighetti Edoardo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 2401/2018 del Tribunale di Catanzaro depositato

l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2019 dal Consigliere relatore Dott. Ubalda

Macrì.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda del ricorrente, nato in Nigeria, di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Crotone in data 21 dicembre 2017.

2. Il ricorrente impugna per cassazione il predetto decreto sulla base di cinque motivi.

2.1. Con il primo lamenta la mancata audizione, nonostante l’espressa richiesta in tali sensi e la mancata videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale.

2.2. Con il secondo deduce che il Tribunale non aveva tenuto conto delle informazioni elaborate dalla Commissione asilo sulla Nigeria.

2.3. Con il terzo eccepisce la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2.

Ricorda che, ai fini della protezione sussidiaria, non era necessario il riferimento al timore ma solo all’esistenza di un rischio effettivo e che non si richiedeva che il rischio del danno grave dipendesse da ragioni di tipo particolare.

Aggiunge che il contesto socio-politico nigeriano era allarmante e che il tutto era complicato dalle migrazioni, dalle lotte per i terreni, i pascoli, l’acqua, nonchè dai cambiamenti geopolitici ed ambientali.

2.4. Con il quarto allega la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ricostruisce la situazione geopolitica della Nigeria ed invoca l’applicazione del principio di non refoulement.

2.5. Ha presentato una memoria tardivamente pervenuta il 26 settembre 2019.

2.6. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza. Sebbene con sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815, questa Sezione abbia affermato che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero, questa stessa Sezione, con sentenza n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473-01, seguita da due successive ordinanze della Sezione 6, la n. 17076/2019, Rv. 654445 e la n. 14148/2019, Rv. 654198, ha sostenuto che, allorquando il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, nè rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa.

Il contrasto giurisprudenziale che si sta profilando non consente la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, apparendo piuttosto opportuna la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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