Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4111 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25444-2009 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.C., elettivamente domiciliata in Roma, via

Panama n. 74, presso lo studio degli avv. Iacobelli Gianni Emilio e

Alessi Filippo, che la rappresentano e difendono per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1500/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 14.11.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.11.2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Fedeli Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda di C.A.C. di dichiarare la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 1.8-30.9.98 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97.

2.- Proposto appello dalla lavoratrice, la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 14.11.08 accoglieva l’impugnazione ritenendo sussistente la nullità del termine apposto al secondo contratto.

La Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda.

Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che per il secondo contratto il termine fosse illegittimamente apposto.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui C. rispondeva con controricorso.

4.- Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione scritta, che era comunicata al Procuratore generale ed ai difensori costituiti.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

5.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così riassunti:

5.1.- violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè carenza di motivazione, il quanto il rapporto avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso (tra la cessazione e l’offerta della prestazione) indice di disinteresse a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto (primo motivo); sotto il profilo della omissione di motivazione si sostiene che la Corte di merito ha del tutto omesso di valutare il contenuto delle eccezioni pregiudiziali dedotte nella memoria difensiva (secondo motivo);

5.2.- violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. c.c.) in relazione all’interpretazione accolta dal giudice di merito dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 in quanto “la previsione contrattuale posta a fondamento dell’assunzione in questione (“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre), è da reputarsi certamente legittima in quanto costituente estrinsecazione dell’ampio ed incondizionato potere conferito dalla L. n. 56 del 1956, del 1987, art. 23 alle parti collettive …” (pag. 11 del ricorso).

6.- Preliminarmente deve rilevarsi che Poste Italiane s.p.a. con la memoria sopra indicata, preso atto dell’intervento della L. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. collegato lavoro), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 9.11.10 n. 262 (suppl. ord. 243/L) ed in vigore dal 24.11.10, ha chiesto alla Corte “la rimessione della causa sul ruolo”.

La richiesta è giustificata con la disposizione dell’art. 32, comma 5, di detta legge, per la quale “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”, sostenendosi che, trovando la disposizione stessa applicazione a tutti i procedimenti pendenti all’entrata in vigore della legge (comma 7), la sentenza dovrebbe essere cassata nella parte relativa alla corresponsione del risarcimento, onde quantificarne l’importo nella misura indennitaria sopra indicata, ed a tale scopo sarebbe necessaria “la rimessione della causa sul ruolo”.

L’ingresso nel presente giudizio di legittimità della questione dei detti nuovi criteri di quantificazione è, tuttavia, subordinato alla sussistenza delle condizioni processuali per esaminare la richiesta di risarcimento del lavoratore. Tali condizioni si verificherebbero nel caso che, rigettati i motivi di censura contro la dichiarata nullità del termine, dovesse esaminarsi un motivo di impugnazione che affronti anche il punto della liquidazione del risarcimento effettuata dal giudice di merito.

Nel caso di specie, tuttavia, l’impugnazione non tocca questo punto specifico, di modo che non sorge questione circa l’applicabilità dell’invocato ius superveniens e non si pone alcun problema di procedere a nuova liquidazione del risarcimento, che è questione ormai non più sub indice.

7.- In via logicamente successiva, ma pur sempre preliminare, deve rilevarsi che la controricorrente C. nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, svolge alcune considerazioni a proposito di un inesistente ricorso incidentale. Non risultando proposta tale impugnazione, la memoria deve considerarsi al riguardo inconferente.

8.- Tanto premesso, e passando, all’esame dei primi due motivi (risoluzione per mutuo consenso, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione, v. sub 5.1) la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554 e numerose altre seguenti) ha ritenuto che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

La Corte d’appello ha rilevato che la società appellante, processualmente a tanto onerata, ha omesso di fornire elementi utili a consentire la prospettata valutazione, non ritenendo sufficiente a rappresentare la disaffezione della lavoratrice le circostanze che la stessa avesse atteso un cospicuo lasso di tempo prima di intraprendere l’azione giudiziaria (essendo l’attesa ammissibile perchè contenuta nei limiti prescrizionali), anche perchè ella era pur sempre in attesa di nuovi ed ambiti contratti a termine. Trattasi di considerazioni di merito congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico.

9.- Quanto al terzo motivo (v. sub 52), va premesso che tutto il processo di primo e secondo grado si è svolto sul presupposto che il termine fosse stato apposto per far fronte ad “esigenze eccezionali ecc. …”, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1994, come integrato dall’accordo 25.9.97 (v. sub n. 1). In tal senso erano formulato il ricorso introduttivo e la difesa di Poste Italiane, la quale ancora in secondo grado, all’appello della C. che adombrava una diversa causale, obiettava che “affinchè l’adita Corte di appello possa agevolmente verificare l’eccepita inammissibilità del ricorso in appello avversario, si ricorda che il contratto oggetto del presente giudizio è stato stipulato ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1994 per esigenze eccezionali ecc. …” (pag. 5 del ricorso per cassazione, per la parte riassuntiva degli atti del giudizio di merito).

Di fronte a questa ricostruzione del merito contrattuale effettuata dalle parti, il giudice di appello non ha potuto far altro che qualificare in fatto la fattispecie come “contratto a tempo indeterminato dall’1.8 al 30.9.98 per esigerne eccezionali ecc. …”, esaminando la domanda ai sensi di tale presupposto di fatto.

10.- Con il ricorso per cassazione Poste Italiane da, tuttavia, una prospettazione del tutto diversa della fattispecie negoziale oggetto della controversia, sostenendo che il contratto a termine sarebbe stato stipulato sempre ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1994, ma “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nonchè in funzione delle punte di più intensa attività stagionale” invece che per “esigenze eccezionali ecc. …”, così avanzando il dubbio che il giudice – pur di fronte al concorde atteggiamento delle parti in causa sopra indicato – si sia sottratto al doveroso compito di verificare la reale consistenza dell’accordo negoziale.

Tale impostazione rende il motivo inammissibile per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto perchè introduce tardivamente una prospettazione dei fatti del tutto contrastante con quanto sostenuto nel giudizio di merito e chiede al giudice di legittimità un vero e proprio accertamento di fatto circa il contenuto del contratto. In secondo luogo perchè non mira a porre in luce un ipotetico error in procedendo del giudice di merito ex art. 360 c.p.c., n. 4, ma perchè pone la diversa prospettazione direttamente a base di un errore di diritto e di un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in palese contraddizione con la tesi precedentemente sostenuta.

11.- In conclusione, l’infondatezza dei primi due motivi e l’inammissibilità del terzo comporta il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna alle spese della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposta, infine, la distrazione di spese ed onorari a favore di entrambi i difensori, prevalendo la dichiarazione di anticipazione e implicita non riscossione contenuta nel ricorso introduttivo, sottoscritta da entrambi i professionisti, su quella sottoscritta dal solo avv. Iacobelli contenuta nella memoria conclusiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorati, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore degli antistatari avvocati Filippo Alessi e Gianni Emilio Iacobelli.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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