Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4110 del 20/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4110 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 19257-2017 proposto da:
FALLIMENTO IL PORTICO SRL RICORSO NON
DEPOSITATO AL 8/8/2017;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente-
avverso la sentenza n. 3716/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO, SEZIONE
DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/12/2016;
Data pubblicazione: 20/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Presidente Dott. MARCELLO
L‘COBELLIS.
Ric. 2017 n. 19257 sez. MT – ud. 09-01-2018
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Fatto e diritto
Ti ricorso proposto da Fallimento il Portico s.r.l. nei confronti di Agenzia delle Entrate,
avverso la sentenza in epigrafe, notificato 11 21/6/2017, non risulta depositato nei termini
di cui all’art. 369 c.p.c. giusta certificazione della Cancelleria Centrale del 8/8/2017.
ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi €.
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi C a90,
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 9/1/2018
Ti esidente
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della