Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4110 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4110 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Cartella Impugna
zione — Vizi
propri.

ORDINANZA

f,/

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
TIMPANI DAVIDE residente a Frattamaggiore,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.148/41/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 41, in data
18.06.2010, depositata il 02 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SUI

1

Data pubblicazione: 20/02/2014

Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22717/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.148/41/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli,
Sezione n.41, il 18.06.2010 e DEPOSITATA il 02.07.2010.
Con tale decisione, la C.T.R., ha ritenuto di assegnare
al silenzio, serbato dall’Amministrazione sulla domanda
di condono, il significato della positiva verifica dei
relativi presupposti, riconoscendolo, quindi,
applicabile alla fattispecie e dichiarando cessata la
materia del contendere.
2 – Il ricorso dell’Agenzia, che riguarda impugnazione
della cartella, relativa ad IVA, IRPEF ed IRAP,
relativamente all’anno 1998, è affidato a due mezzi,
con i quali la decisione viene censurata per violazione
e falsa applicazione degli artt.19 comma 3 0 del D.Lgs
n.546/1992 e 15 del dpr n.602/1973.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso va esaminata tenendo
conto del principio secondo cui “In tema di
contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 3,
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cartella
2

1 E’ chiesta la cassazione della sentenza

di pagamento, quando

faccia seguito ad un avviso

di accertamento divenuto definitivo si esaurisce in
una intimazione di pagamento della somma dovuta in
base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo

sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri,
con esclusione di qualsiasi questione attinente
all’accertamento”(Cass. n.17937/2004, n.6293/2005).
5 – La CTR, decidendo e motivando nei termini anzi
evidenziati ed omettendo di considerare che la
questione relativa al condono era stata decisa
nell’autonomo giudizio relativo al presupposto avviso
di accertamento, si ritiene abbia fatto malgoverno del
trascritto principio.
6 – Si propone di trattare il ricorso in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, e di
accoglierlo per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Dì Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che, alla relativa stregua, il ricorso va
3

atto impositivo, con la conseguenza che essa resta

accolto e, quindi, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Campania, procederà al
riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi,

giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

deciderà nel merito e sulle spese del presente

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