Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4110 del 02/03/2016


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 4110 Anno 2016
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che la soc. coop. a r. 1. Banca Popolare dell’Emilia Romagna, con ricorso del 16
ottobre 2013, ha impugnato per cassazione, nei confronti del Fallimento della s.p.a. “Barone
Rosso”, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Bologna n. 561/13 del 29
aprile 2013;
che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.p.a. “Barone Rosso”.

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto dell’I l dicembre 2015, sottoscritto per adesione alla rinuncia dal
Fallimento della s.p.a. “Barone Rosso”, depositato in data 4 febbraio 2016, la soc. coop. a r. 1.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte del Fallimento della s.p.a. “Barone
Rosso”, non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese del
presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016
Il Presidente reggente

Data pubblicazione: 02/03/2016

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