Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 411 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 13/01/2010), n.411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, via San Tommaso

d’Aquino n. 116, presso l’avv. BORELLO FRANCESCANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Roberto Bertero giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 10/30/07, depositata il 2 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. T.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 10/30/07, depositata il 2 aprile 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente (esercente attività di allevamento di suini c.d. a ciclo chiuso), è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IVA, IRPEF ed IRAP relative all’anno 2002, L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia omessa o quantomeno insufficiente motivazione su fatto decisivo, appare inammissibile, in quanto tale motivo non risulta dotato dei requisiti prescritti, per la sua formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c., come individuati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dalla norma citata, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (ex plurimis, Cass. Sez. un., n, 20603 del 2007 e Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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