Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4109 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4109 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22329-2016 proposto da:
BANCO POPOLARE SOC COOP, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio
dell’avvocato CARLO D’ERRICO, rappresentata e difesa dagli
avvocati CRISTINA BIGLIA e GIUSEPPE MERCANTI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BENEDINI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
DELFINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO
PETRUCCI giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 20/02/2018

avverso la sentenza n. 704/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 24/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

successivo avanzato dal Benedini qualificare come incidentale
ex art. 333 c.p.c.) avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Milano n. 704 del 24 febbraio 2016, con la quale in parziale
accoglimento dell’appello del Benedini, la banca appellata è
stata condannata a pagare la somma di C 344.550,00 oltre
interessi ex D. Lgs. n. 231/02 a far data dalla pubblicazione
della sentenza al saldo.
Nelle more hanno depositato memoria congiunta del
26/4/2017, nella quale espongono che, essendo intercorse
delle intese transattive che hanno comportato il sopravvenuto
difetto di interesse delle parti a proseguire il giudizio, è loro
interesse sentire dichiarare la cessazione della materia del
contendere.
Ritenuto di dover accedere a tale richiesta, e che pertanto i
ricorsi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto
di interesse delle parti, e rilevato altresì che per tale ipotesi
deve aderirsi alla soluzione secondo cui (cfr. Cass. n.
13636/2015) la “ratio” dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico
del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata
nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o
pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica
per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie,

Ric. 2016 n. 22329 sez. M2 – ud. 16-11-2017 -2-

Le parti hanno proposto separati ricorsi (dovendosi quello

ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella
specie, per sopravvenuto difetto di interesse);
PQM

dichiara inammissibili i ricorsi principale ed incidentale; spese
compensate.

Il Presidente

Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2017

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