Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4109 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 24544/2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Cosenza, via Biscardi, n.

15, presso lo studio dell’avv. Nicola Mondelli, che lo rappresenta e

difende in virtù di nomina e procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 2105/2018 del Tribunale di Catanzaro depositato

il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2019 dal Consigliere relatore Dott. Ubalda

Macrì.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda del ricorrente, nato in (OMISSIS), avente ad oggetto, in via principale, il riconoscimento della protezione internazionale e, in via subordinata e gradata, la protezione sussidiaria, il permesso di soggiorno per motivi umanitari e l’applicazione diretta dell’art. 10 Cost., comma 3, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Crotone in data 1 settembre 2017.

2. Il ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, perchè a) non era stato sentito nonostante l’espressa richiesta in tal senso e l’assenza della videoregistrazione innanzi alla Commissione territoriale, la quale non aveva reso disponibile il materiale, comportamento che avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere provata la prospettazione del ricorrente in assenza di contestazione del Ministero dell’Interno, che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, non si era costituito nè aveva prodotto documenti nè aveva rassegnato conclusioni.

2.2. Con il secondo eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza.

Sebbene con sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815, questa Sezione abbia affermato che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero, questa stessa Sezione, con sentenza n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473-01, seguita da due successive ordinanze della Sezione 6, la n. 17076/2019, Rv. 654445 e la n. 14148/2019, Rv. 654198, ha sostenuto che, allorquando il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, nè rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa.

Il contrasto giurisprudenziale che si sta profilando non consente la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, apparendo piuttosto opportuna la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA