Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4109 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G.

84882016 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANNA MANCO giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

D.F.F.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Ceroni

Francesco che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, in accoglimento del regolamento di competenza in premessa

indicato, dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di

Paola, con le determinazioni di legge;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PAOLA, emessa il 23/02/2016 e

depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DI

VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

P.B. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza 23-24 febbraio 2016 emessa dal Presidente del Tribunale di Paola, che in sede di comparizione personale dei coniugi nel procedimento per separazione giudiziale promosso dalla P. nei confronti di D.F.F. ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Castrovillari, in relazione al luogo di residenza del D.F. alla data di notifica del ricorso per separazione con il decreto di fissazione d’udienza.

Secondo la ricorrente, l’ordinanza in oggetto, che non contiene i provvedimenti urgenti richiesti, è nulla, per violazione degli artt. 706, 50 bis e 70 c.p.c., spettando al Collegio la pronuncia sulla competenza, ed è infondata la declinatoria di competenza, dato che il luogo dell’ultimo domicilio dei coniugi, di cui all’art. 706 c.p.c., è stato in Scalea, che rientra nella competenza del Tribunale di Paola, come dichiarato nell’atto introduttivo del giudizio e risultante dalla lettura del certificato storico di famiglia del 16/2/2016.

Il D.F. non si è costituito.

Il P.G. si è pronunciato per l’accoglimento del ricorso e quindi per la declaratoria di competenza del Tribunale di Paola.

Rileva quanto segue.

Il ricorso è fondato.

Come rilevato tra le ultime nell’ordinanza 17744/2013, questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. ordinanza 16957/2011) che l’art. 706 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, impone come criterio principale di collegamento della competenza per il giudizio di separazione l’ultima residenza comune dei coniugi e, solo in mancanza – cioè nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, il foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta; che tale disposto normativo deve ritenersi tuttora vigente, non essendo consentita una applicazione estensiva della pronuncia della Corte Costituzionale (n. 169/2008) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per manifesta irragionevolezza, della uguale previsione normativa (L. n. 898 del 1970. Art. 4, comma 1, successivamente modificato) che attribuiva la competenza per il giudizio di divorzio, in via principale, al giudice dell’ultima residenza comune dei coniugi; che, d’altra parte, stante la ratio di tale pronuncia (la considerazione che nei procedimenti di divorzio, nella maggioranza dei casi, la residenza comune è cessata quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione, sono stati autorizzati a vivere separatamente, sicchè non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale dell’ultima residenza comune), non è ravvisabile analogo dubbio di costituzionalità in ordine all’art. 706 c.p.c., attesa la diversità della situazione dei coniugi in procinto di separarsi rispetto ai coniugi già da tempo separati e parti nel giudizio di divorzio.

Ciò posto, si deve rilevare che nel caso in esame, essendo incontroverso che l’ultima residenza comune dei coniugi era in Scalea(CS), la competenza a decidere la domanda di separazione deve attribuirsi al Tribunale di Paola in base al criterio principale di collegamento previsto dall’art. 706 c.p.c., comma 1, che d’altra parte non richiede l’attualità di tale residenza comune alla data della domanda sì che irrilevante deve ritenersi, ai fini del regolamento, la circostanza che, nel frattempo, il convenuto avesse già trasferito la propria residenza in (OMISSIS).

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Paola, a cui rimette la causa, anche per le spese del presente procedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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