Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4108 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4108 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 11527-2017 proposto da:
BURATTI GIANCARLO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ALESSANDRA TONONI e EUGENIO ANTONIO CORREALE ;
– ricorrente contro
SUPERCONDOMINIO GIARDINO GIGLIO VIA CENISIO 78
MILANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA RITA
FLAVIA GILARDONI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 4108/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 07/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 20/02/2018

I

/

Giancarlo Buratti ha notificato in data 13 marzo 2017 ricorso
per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Milano n. 4108/2016 del 7 novembre 2016, nella causa tra lo
stesso Giancarlo Buratti e il Supercondominio Giardino Giglio di

Il ricorso non è stato depositato, in violazione del disposto
dell’art. 369, comma 1, c.p.c., come risulta dalla certificazione
di cancelleria del 17 maggio 2017.
Il Supercondominio Giardino Giglio di via Cenisio 78, Milano, ha
tuttavia notificato controricorso il 20 aprile 2017 ed ha
depositato lo stesso il 10 maggio 2017, provvedendo quindi
all’iscrizione a ruolo.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art.
375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza
della camera di consiglio.
Il Supercondominio Giardino Giglio ha presentato memoria ex
art. 380 bis c.p.c.
Giancarlo Buratti e i propri Avvocati Tononi e Correale hanno
peraltro depositato in data 7 agosto 2017 atto di rinuncia al
ricorso, notificato al Supercondominio Giardino Giglio il 28
aprile 2017 (e quindi dopo la notificazione del controricorso).
Non si rivela idoneo atto di rinuncia al ricorso per cassazione,
secondo il modello legale di cui all’art. 390, ultimo comma,
c.p.c., la comunicazione che il ricorrente, tramite il proprio
difensore, assume di aver trasmesso già il 6 aprile 2017,
manifestando con essa l’intenzione di non iscrivere a ruolo il
ricorso.

Ric. 2017 n. 11527 sez. M2 – ud. 05-10-2017
-2-

via Cenisio 78, Milano.

Va dunque dichiarata l’estinzione del processo e, non avendo il
Supercondominio Giardino Giglio aderito alla rinuncia, il
ricorrente Giancarlo Buratti va condannato a rimborsare al
controricorrente le spese del giudizio di cassazione,
comprensive del rimborso del contributo unificato, ai sensi

Non trova applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per
cassazione, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228
del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente
l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria
d’inammissibilità o improcedibilità.
P. Q. M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente
Giancarlo Buratti ricorrente a rimborsare al controricorrente le
spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi C 2.400,00, di cui C 200,00 per esborsi ed C
200,00 a titolo di rimborso del contributo unificato atti
giudiziari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 ottobre
2017.
Il Presidente
Dott. Stefano Petitti

/ /IL

dell’art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.

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