Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4108 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4108 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Responsabile
procedimento.

ORDINANZA

fAi

sul ricorso proposto da:
EQUITALIA SUD SPA con sede in Latina, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusto mandato in calce al ricorso,
dall’Avvocato Fabrizio Sanchioni, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Cavalier D’Arpino, 8 presso lo
studio dell’Avvocato Enrico Fronticelli Baldelli
RICORRENTE
CONTRO
MASSARELLA DANTE residente a Fondi

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.466/39/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 39, in data 23.03.2011,
depositata il 19 aprile 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1

Data pubblicazione: 20/02/2014

Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)La società ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 466/39/2011 in data 23.03.2011, depositata il 19
aprile 2011,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39 ha
respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, riconoscendo e
dichiarando nulla l’impugnata cartella, per la mancata
indicazione del responsabile del procedimento.
Affida l’impugnazione a quattro mezzi.
L’intimato contribuente non ha svolto difese in questa
sede.
Le questioni poste dai motivi del ricorso vanno
esaminate alla luce del quadro normativo di riferimento
e di principi espressione di pregresse pronunce. 3 bis)
E’ stato affermato che ” L’indicazione del responsabile
del procedimento negli atti dell’Amministrazione
finanziaria non e’ richiesta, dall’art. 7 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente),
a pena di nullita’, in quanto tale sanzione e’ stata
introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art.
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.22317/2011 è stata

36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle
riferite ai ruoli consegnati agli agenti della

11722/2010, n.10805/2010, n. 24233/2011).
La questione in esame, peraltro, sembra non essere
stata tempestivamente prospettata con il ricorso
introduttivo, quale motivo di nullità della cartella,
bensì solo con le controdeduzioni depositate in sede di
appello.
5)Ciò stante, si propone di trattare la causa in camera
di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc, e
di definirla, sulla base del trascritto principio, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che, alla relativa stregua, il ricorso va
accolto e, quindi, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
3

riscossione a decorrere dal l giugno 2008″ (Cass. n.

in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al
riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

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