Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4108 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23629/2009 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza n. 17, presso la sede della propria Avvocatura

Generale, rappresentato e difeso dagli avv.ti RICCIO Alessandro,

Nicola Valente e Clementina Pulli, per procura in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2112/2009 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 6/4/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30.11.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

G.C. si rivolse al giudice del lavoro di Nola per ottenere l’assegno di invalidità civile della L. 30 marzo 1971, n. 118, ex art. 13 a decorrere dall’1.8.00.

Costituitosi l’INPS e rigettata la domanda, proponeva appello l’assicurata. Con sentenza depositata il 6.4.09 la Corte di appello di Napoli, disposta consulenza medico-legale, rilevava che il perito aveva accertato che i requisiti sanitari ricorrevano solo dall’1.4.04 e, pertanto, da tale data riconosceva la richiesta prestazione.

Proponeva ricorso per cassazione l’INPS lamentando violazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8, della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 19 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7, in quanto la Corte di merito, aveva riconosciuto la prestazione alla richiedente da data (1.4.04) successiva al compimento del 65^ anno di età (16.9.02, essendo la G. nata il (OMISSIS)). E’, pertanto, violato il D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, comma 2, per il quale l’INPS agli ultrasessantacinquenni titolari dell’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, corrisponde la pensione sociale. Da tale disposizione, infatti, deve desumersi che l’età anagrafica dell’assistibile non deve superare il 65^ anno di età e che, ove la prestazione in questione (l’assegno di invalidità) sia già in godimento, lo stesso debba essere sostituito dalla pensione sociale.

Non ha svolto attività difensiva la G..

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le prestazioni di cui all’art. 12 (pensione di invalidità civile) e art. 13 (assegno di invalidità civile) della L. 30 marzo 1971, n. 118, non possono essere riconosciute a favore dei soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del 65^ anno di età – o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età -, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come è stato espressamente confermato del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8. Infatti, ai sensi della L. 21 marzo 1988, n. 93, art. 1, comma 2, autenticamente interpretato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma 3 – disposizione che ha anche superato lo scrutinio di costituzionalità (sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1992) -, il diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva spetta, alle più favorevoli condizioni reddituali previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell’Interno, al mutilato o all’invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7.2.88, termine ultimo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito, e, quindi, decaduto, sia stato adottato da parte dell’INPS il provvedimento di liquidazione della pensione (Cass. 5.8.03 n. 11812 ed altre conformi).

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, la domanda deve essere rigettata.

Nulla deve provvedersi per le spese dell’intero giudizio, trattandosi di controversia a contenuto previdenziale instaurata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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