Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4107 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4107 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Litisconsorzio
necessario.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SETTI AURORA MARINA RITA residente a Milano,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
ricorso, dagli Avvocati Francesco Cannizzaro e Michele
Pontecorvo, elettivamente domiciliata presso lo studio
del secondo, in Roma Via Antonio Cantore, 5 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

rappresentante pro tempore,

legale
INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.167/49/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 49, in data
11.11.2010, depositata il 29 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.

Data pubblicazione: 20/02/2014

Antonino Di Blasi;
Sentito per la ricorrente, l’Avv. M. Pontecorso;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.167/49/2010, pronunziata dalla CTR di Milano, Sezione
n. 49, dell’11.11.2010, DEPOSITATA il 29 novembre 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
della contribuente, confermando la decisione di primo
grado, che aveva ritenuto legittima la pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2002,
censura l’impugnata decisione, per violazione di legge
e difetto di motivazione.
3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene al reddito di partecipazione del socio Setti
Aurora Marina Rita nella società “REI SAS di Maldarelli
Raffaello” e, d’altronde, che al giudizio di appello ha
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.9607/2011 è stata

partecipato solo l’intimato socio e non anche la
predetta società e gli altri soci. Ciò stante, in
applicazione del principio di recente affermato dalle
sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà

rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007);
3

trattasi

dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della

pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno

2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
4

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente

di causa;
Considerato che, in via preliminare, va rilevata
d’ufficio la non integrità del contraddittorio, atteso
che trattasi di reddito di partecipazione nella società

Considerato, infatti, che con sentenza n.14815/2008 le
SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione hanno
affermato il principio, a mente del quale “La
unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla
base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR
e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della
società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
5

“REI SAS di Maldarelli Raffaello”;

a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di

con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815);
Ritenuto che, non avendo al giudizio di che trattasi
partecipato la società e gli altri soci, in base alle
esposte considerazioni ed al richiamato principio, va
dichiarata la nullità della decisione impugnata, di
quella di prime cure e di tutti gli atti successivi
6

fattispecie di litisconsorzio necessario originario,

alla costituzione in giudizio della ricorrente in primo
grado, e la causa va rimessa alla CTP di Milano,
perché, previa adozione dei provvedimenti sottesi a
garantire l’integrità del contraddittorio ed il diritto

congrua motivazione;
Considerato

che,

avuto

riguardo

dell’affermarsi dell’applicato principio,

all’epoca
le spese

dell’intero giudizio vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza impugnata, di quella
di primo grado e di tutti gli atti successivi alla
costituzione in giudizio di parte ricorrente in primo
grado e rinvia alla CTP di Milano, per i provvedimenti
di competenza. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

di difesa delle parti, pronunci nel merito, offrendo

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