Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4107 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINO Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22115/2017 R.G. proposto da:

C.D., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Alessandro TOZZI, presso il cui studio

legale, sito in Roma, al largo Messico, n. 7, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12

– resistente –

avverso la sentenza n. 769/21/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per l’anno d’imposta 2006, la CTR con la sentenza impugnata, pronunciando con riferimento ad un giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento di tasse automobilistiche relative agli anni d’imposta 2005 e 2006, rigettava l’appello proposto dal contribuente C.G. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il contribuente con tre motivi, cui non replica per iscritto l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c. (primo motivo) e per inesistenza della stessa (secondo motivo) sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata è riferibile a parti e a controversia del tutto diversi rispetto a quella oggetto del contendere, che la CTR ha completamente omesso di esaminare.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

3. Nella motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento a sentenza della CTP di Roma emessa tra parti diverse (l’appellante C.G., soggetto distinto dal ricorrente C.D., e le appellate Regione Lazio e Gerit, diverse dall’Agenzia delle entrate, appellata e resistente in questo giudizio), con oggetto e causa petendi (cartella di pagamento per tasse automobilistiche) totalmente differenti dall’atto impositivo oggetto del presente giudizio (avviso di accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38)

3.1. In buona sostanza, benchè la sentenza della CTR è correttamente intestata nell’epigrafe e dunque con riguardo alla decisione resa su appello – che poi viene rigettato – del contribuente C.D. avverso la sentenza della CTP di Roma, n. 9665/05/2015 contro l’appellata Agenzia delle entrate, la motivazione ed il dispositivo mostrano di riferirsi a parti completamente diverse e a ben distinto rapporto tributario.

3.2. Orbene, è noto che “La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15002 del 17/07/2015, Rv. 636162; conf. Cass. n. 6162 del 2014; n. 30067 del 20119).

4. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, con cui è dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, in tema di illegittima sottoscrizione dell’atto impositivo impugnato.

5. Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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