Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4107 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.16/02/2017), n. 4107
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24134-2013 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
MURGIA FRANCESCO in virtù di mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.P.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato PAOLO
BRANCATO giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 875/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
emessa il 12/01/2015 e depositata il 03/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DI
VIRGILIO ROSA MARIA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che la Corte d’appello di Venezia, nella sentenza impugnata, ha accolto l’appello del D.P.S. e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha respinto la domanda di D.S., ad eccezione della somma di Euro 84,00 per spese mediche, ed ha condannato detta appellata alla restituzione di quanto percepito per effetto della sentenza di primo grado, ed alle spese del giudizio, ritenendo che il principio secondo il quale non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge per le spese straordinarie era stato nel caso derogato dalla sentenza di divorzio che, nel disporre l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, aveva stabilito che il De Savi avrebbe contribuito “… nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell’interesse del minore (mediche extra ssn, odontoiatriche, scolastiche, ricreative e culturali), previa idonea documentazione e previo accordo per quelle di importo superiore a Euro 500, fatta eccezione per quelle mediche.”.
Ricorre la D., sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.
Il D.P. ha depositato controricorso.
Diritto
RILEVATO IN DIRITTO
Il primo motivo, con il quale la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1359 c.c. ed il vizio di motivazione, per non avere la Corte del merito considerato l’altissima conflittualità tra le parti che rendeva impossibile l’accordo o la concertazione tra le stesse, pone sostanzialmente una questione che, al di là della difficoltà di applicare la norma invocata alla fattispecie in astratto, è irrilevante, atteso che, ove pure ove fatta valere nel corso del giudizio la situazione di forte conflittualità tra le parti, non ne discenderebbe in ogni caso l’effetto invocato ex art. 1359 c.c., visto che non potrebbe ritenersi impedita dalla conflittualità la previa comunicazione delle spese in oggetto, che deve ritenersi necessario presupposto della “concertazione”(sia che questa sia poi raggiunta o meno).
Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto specularmente costruito sul primo, ed inteso a far dire alla Corte del merito un principio che la stessa non ha affermato, come reso evidente dalla sintesi del preteso errore a pag. 18 del ricorso.
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso; le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017