Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4107 del 02/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4107 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 8115-2013 proposto da:
SITA S.P.A. C.F. 04362280481, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CAVOUR 325, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016

contro

17

BOFFA NICOLA LUCIANO, FOGLIA ANDREA, CAMPAGNA ADRIANO,
D’AMATO FRANCESCO;
– intimati –

Data pubblicazione: 02/03/2016

avverso la sentenza n. 5473/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 13/10/2012 R.G.N. 5040/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

- RG. 8115/2013
2;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli odierni intimati hanno adito il Giudice del lavoro di Napoli chiedendo l’accertamento del
– diritto a fruire di una giornata di premesso retribuito e la condanna della convenuta SITA s.p.a.
al pagamento del corrispettivo a titolo risarcitorio, ciò in considerazione della dedotta
illegittimità della disapplicazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro, operata dalla parte
datoriale, diretta a ridurre i giorni di permesso retribuito a seguito della reintroduzione
legislativa della festività del 2 giugno.
In particolare, la soc. Sita aveva invocato la teoria della presupposizione, che considera

situazioni in cui le parti contrattuali dettano il regolamento negoziale fondando le loro
valutazioni su determinati presupposti, non esplicitati nel testo dell’accordo, ma con evidenza
posti a suo fondamento, quali “condizioni inespresse”, il cui venir meno faccia scemare la
ragione del contratto, sostenendo la corrispondenza tra le intervenute modifiche legislative e il
rimodellamento della disciplina contrattuale.
3.

Il Tribunale adito ha respinto la domanda.

4.

La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli che, in accoglimento del

ricorso dei dipendenti, ha dichiarato l’illegittimità della condotta datoriale e ha condannato la
società al risarcimento del danno.
5.

Per la cassazione di tale sentenza la soc. SITA ha proposto ricorso, affidato a due motivi. I

lavoratori sono rimasti intimati.
6. Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia, recante in calce
l’accettazione del difensore di controparte, e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

L’atto di rinuncia risulta conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc.

civ.; va pertanto dichiarata l’estinzione del processo.
2.

Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività

difensiva.
3. Sul contenzioso di cui in narrativa, v. Cass. nn. 20206, 20205, 20204, 20203, 20202,
20201, 20015, 18715 del 2014 e, quanto a giudizi analoghi definiti con declaratorie di
estinzione del giudizio di cassazione, v. Cass. nn. 20155, 20154, 20153, 20152, 20150, 20149,
20148, 20147, 20146 e 20145 del 2015.
4.

Infine, pur essendo il presente ricorso soggetto, ratione temporis, alla disciplina dettata

dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, l’estinzione del giudizio per rinunzia
non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione, per cui la parte non è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

t

2.

RG. 8115/2013
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2016
Il Presid t

Il Cons. est.

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