Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4106 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINO Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15754/2016 R.G. proposto da:

MONTEFIBRE s.p.a., in liquidazione in concordato preventivo

(C.F./P.I. 00856060157), ora in fallimento, in persona dei curatori,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO, n. 33, presso

lo studio dell’avv. Antonino BOSCO, rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Marilena CUSTODE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5578/35/2015 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA relativa all’anno d’imposta 2006, la contribuente ha impugnato per cassazione, con due motivi, cui ha replicato la difesa erariale con controricorso, la sentenza della CTR lombarda che aveva accolto l’appello proposto dalla predetta amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

A seguito del deposito, da parte della contribuente, dell’istanza di rinvio della trattazione del giudizio per aver presentato domanda di definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, con cui manifestava l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia prevista dalla citata legge, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 21370 del 2017, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Con successiva ordinanza interlocutoria n. 18465 del 2019 questa Corte, non risultando idoneamente documentata l’avvenuta definizione della controversia con le modalità prescritte dal D.L. conv. Cit., art. 6, in particolare l’avvenuta comunicazione da parte dell’esattore delle somme dovute a tal fine dalla contribuente (del D.L. n. 193 del 2016 cit., art. 6, comma 3, convertito) ed il pagamento integrale delle stesse, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo invitando le parti a documentare l’intervenuta definizione agevolata della controversia nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

A tanto provvedeva la ricorrente che ha depositato la copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la comunicazione dell’agente della riscossione delle somme dovute e le relative ricevute di pagamento.

Ciò posto, va dato atto che con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata la ricorrente ha assunto l’impegno di rinunciare al ricorso, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 cit., comma 2.

Orbene, questa Corte, esaminando funditus la questione, ha recentemente affermato che “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 01).

Va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, con l’ulteriore precisazione che nel caso in esame non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676; conf. Cass. n. 5497 del 2017 nonchè Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018, Rv. 649792).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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