Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4106 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23137/2009 proposto da:

TASSONE PIETRO & C. s.n.c. già Antonio Tassone & C.

s.n.c., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via dei Gladioli n. 18, presso lo studio

dell’avv. Maria Cristina Lai, rappresentata e difesa dall’avv.

GRANATO Francesco, per procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

R.R.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di

Rienzo n. 28, presso lo studio dell’avv. Anna Garcea, rappresentata e

difesa dall’avv. GIAMPA’ Domenico, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1560/2008 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata in data 3/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30.11.2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. – R.R.R. conveniva dinanzi al giudice del lavoro di Catanzaro la Antonio Tassone & C. s.n.c. per il pagamento di differenze retributive.

2.- Accolta la domanda in contumacia della convenuta, la società Tassone Pietro & C. s.n.c., subentrata alla convenuta, proponeva appello sostenendo la nullità della sentenza di primo grado in quanto nella copia del ricorso introduttivo da essa ricevuta non era stata indicata la data dell’avvenuta notificazione.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3.11.08, rigettava l’impugnazione, rilevando che dall’omissione lamentata dall’appellante, anche in contumacia del convenuto, non poteva trarsi la conseguenza della nullità della sentenza di primo grado, in quanto la ricorrente aveva dato prova della tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza mediante produzione dell’originale della relazione, su cui era presente l’attestazione della data di avvenuta notificazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione la Tassone Pietro & C. s.n.c. deducendo: 1) violazione degli artt. 145, 148, 156 e 160 c.p.c., prelazione all’art. 415 c.p.c., nonchè carenza di motivazione, sostenendo che la prova della notificazione è data solo dalla relazione dell’ufficiale giudiziario e che la certezza della consegna del ricorso è data solo dall’esame della relazione apposta sulla copia notificata. Essendo stato nella fattispecie il ricorso ricevuto da un addetto alla sede ed avendo il legale rappresentante presa visione dell’atto solo successivamente, lo stesso non aveva avuto la possibilità di esercitare pienamente i diritti di difesa; 2) violazione delle stesse norme in relazione all’art. 416 c.p.c. e carenza di motivazione, in quanto la Corte d’appello aveva desunto la certezza che l’atto aveva raggiunto il suo scopo da fonte diversa da quella voluta dalla legge, senza considerare che la mancanza di certezza circa la data aveva negativamente influito sulla possibilità di godere dell’intero termine di costituzione concesso dalla legge.

Si difendeva con controricorso R..

4.- Il Consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

5.- La giurisprudenza di legittimità ritiene che la difformità tra la relata di notificazione apposta sull’originale dell’atto e quella apposta sulla copia di esso consegnata al destinatario assume rilievo solo in relazione alla mancanza della data dell’eseguita notifica nella copia, nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto tale mancanza in questo caso viene a concretare una nullità insanabile che ostacola l’esercizio dei diritti stessi (Cass. 19.1.07 n. 1210 e 25.11.02 n. 16578).

Nel caso di specie parte ricorrente non produce assieme al ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, copia della relazione di notifica contestata, nè, in ossequio al principio dell’autosufficienza, riproduce il testo dell’atto in questione, ma esplica una difesa di contenuto estremamente generico (peraltro non supportata da quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.).

In particolare non è indicato se la conoscenza dell’atto sia avvenuta prima o dopo il decorso dei termini fissati dall’art. 415 c.p.c., comma 5 (per il quale tra la data di notificazione del ricorso al convenuto e l’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni), o dell’art. 416 c.p.c. (che fissa l’obbligo di costituzione almeno dieci giorni prima dell’udienza). Nel ricorso si sostiene solamente l’esistenza di una non meglio precisata menomazione dei diritti di difesa che, tuttavia, non è idonea a dare concretezza all’interesse (sostanziale, prima che processuale) che la parte assume violato.

6. – L’inadeguatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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