Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4106 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23216-2015 proposto da:

SITEL SUD S.R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI, 32, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA MARIA ESPOSITO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO MONTANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPCOSTRUTTORI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, C.F. (OMISSIS), in persona del

commissari straordinari e legale rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ARNAUD, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1673/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 20/06/2014 e depositata il 11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DI VIRGILIO

Rosa Maria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata, ha respinto l’appello proposto da Site Sud srl avverso la sentenza di accoglimento della domanda ex art. 67, comma 1, n. 2 L. Fall., proposta dalla Cooperativa Costruttori scrl in a.s., in relazione al pagamento di Euro 196.831,26, da questa società ricevuto dalla Daneco Gestione Impianti, su autorizzazione di Coop. costruttori (creditrice di Daneco) e conseguente delega di pagamento.

La Corte del merito ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione di tutti i soggetti partecipanti alla delegazione di pagamento, ritenendo non sussistente litisconsorzio necessario tra gli stessi, ed ha rilevato la novità della prospettazione avanzata in grado d’appello dalla Sitel, di insussistenza della delegazione di pagamento per effetto dell’associazione temporanea di imprese tra delegante e delegato; ha ritenuto non superata dalla Sitel la presunzione della scientia decoctionis.

Ricorre la Sitelsud sulla base di quattro motivi.

La procedura ha depositato controricorso e depositato memoria.

Rileva quanto segue.

1.1.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la ricorrente vorrebbe far valere in questo grado un vizio della sentenza di primo grado, che non è stato reso oggetto di motivo d’appello (art. 161 c.p.c., comma 1).

Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che il giudizio tocca il mero rapporto tra delegante, Coopcostruttori, e delegatario, ed a detta prospettazione è del tutto estranea la Daneco quale delegata.

Il terzo è manifestamente infondato, atteso che nell’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 L. Fall., vige la presunzione di conoscenza, di talchè, non essendo stata superata la stessa, ogni ulteriore valutazione sulla conoscenza dello stato di insolvenza è del tutto irrilevante.

Il quarto motivo è manifestamente infondato, attesa la giurisprudenza sul punto (vedi la pronuncia 15691/2011, che ha affermato che, al fine della esperibilità dell’azione revocatoria prevista dall’art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall., mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari; ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la “par condicio creditorum”, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d’insolvenza dell’obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del “solvens” di denaro proprio).

Va pertanto respinto il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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