Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4105 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Q.G., rappresentato e difeso dall’avv. MARRA A. L.,

come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, domiciliala in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per

legge la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 467/2007 della Corte d’appello di Napoli,

depositato il 13 novembre 2007;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udite il difensore;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze ai pagamento della somma di Euro 7.200,00 in favore di Q.G., che aveva proposto comanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio di lavoro, promosso il 3 luglio 1997 e non ancora definito in primo grado dal T.A.R. Campania alla data del 6 marzo 2007.

Ricorre per cassazione Q.G. e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’inadeguatezza sia dell’indennità riconosciutagli, sia delle spese liquidategli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato per quanto attiene al merito, fondato per quanto attiene alle spese.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell’esistenza del danno e per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo” (Cass., sez. 1^, 9 settembre 2005, n. 17999, m. 584619).

Nel case in esame i giudici de, merito hanno determinato in tre anni la durata ragionevole della procedura e, quindi, in sei anni e otto mesi l’eccedenza irragionevole della sua durata. E questa valutazione non è censurabile nè risulta in realtà censurata.

Corretta è anche la determinazione dell’indennizzo in Euro 7.200,00 dal momento che la giurisprudenza ha “individuato nell’importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia” (Cass., sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630, m. 585927).

Il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento dell’integrazione per la natura previdenziale del giudizio. Ma secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta, applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfettaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Cass., sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898, m. 602256). E nel caso in esame una tale particolare incidenza non è stata neppure allegata.

Quanto alle spese, i giudici del merito le hanno liquidate in complessivi Euro 850,00. Occorre invece applicare la tariffa prevista per il giudizio di cognizione davanti alla corte d’appello.

In accoglimento del ricorso, le spese dei giudizio di merito vanno liquidate in complessivi Euro 9.200,00 (Euro 500,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti, Euro 40,00 per esborsi).

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate per i due terzi, in considerazione della parziale soccombenza del ricorrente.

PQM

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi in complessivi Euro 920,00 (Euro 500,00 per onorari, Euro 380,00 per diritti, Euro 40,00 per esborsi).

Rigetta nel resto il ricorso.

Compensa per i due terzi le spese del giudizio di legittimità e ne pone il rimanente terzo a carico dell’amministrazione convenuta, liquidandole per l’intero in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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