Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4105 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28833-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1035/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 9 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria di Catania che aveva accolto il ricorso proposto da Z.C., ex amministratore della Zumbo s.r.l., dichiarata fallita, avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP e IVA per l’anno 2010. Riteneva la CTR che, non avendo il curatore spiegato le ragioni per cui non intendeva impugnare l’avviso di accertamento, il fallito fosse legittimato a presentare il ricorso.

Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Zumbo Carmelo è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 43, per avere la CTR ritenuto la legittimazione processuale del fallito sol perchè il curatore non aveva spiegato, nella missiva inviata a Z.C., le ragioni per le quali non ravvisava l’opportunità di impugnare l’avviso di accertamento, in tal modo erroneamente assimilando tale asserita mancanza di spiegazioni ad una vera e propria inerzia.

La censura è fondata.

Va ribadito che:

– La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell’art. 43 L. Fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Cass. n. 13814 del 2016);

– E’ inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire ex art. 43 L. Fall., comma 1, il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione del suo fallimento, ove il curatore abbia omesso di promuovere detto ricorso non per inerzia, ma in seguito ad una esplicita presa di posizione negativa circa la sua utilità per la massa dei creditori (Cass. n. 8132 del 2018).

Orbene, il giudice di merito non si è conformato ai suindicati principi, avendo erroneamente valorizzato, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire del fallito, la circostanza che il curatore avesse comunicato a Z.C. che “non intende impugnare innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale l’avviso di accertamento”, non essendo – per converso – rilevante che il curatore spieghi al fallito la decisione assunta, ma soltanto che sia stata espressa una valutazione negativa al riguardo.

Stante il difetto di legittimazione ad agire del fallito, il ricorso introduttivo del giudizio non poteva essere proposto.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento degli altri due motivi, dovendosi cassare senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c., u.c., poichè la causa non poteva essere proposta.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna Z.C. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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